Fisco

Superbonus 110%, domande e risposte su abitazione signorile in condominio e su immobili a uso promiscuo

Chiarimenti dalla rivista dell'Agenzia delle Entrate

lunedì 28 dicembre 2020 - Redazione Build News

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Sulla rubrica La posta della rivista online dell’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate le risposte a due quesiti sul Superbonus 110%.

Sono proprietario in un condominio di un immobile che ha categoria catastale A/1 - Abitazioni di tipo signorile. È vero che posso comunque usufruire del Superbonus per gli interventi sulle parti condominiali?

Si conferma che, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa che regola l’agevolazione, il Superbonus spetta anche ai possessori o detentori delle unità immobiliari che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette unità immobiliari di lusso) per le spese sostenute per realizzare interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

Gli stessi contribuenti, però, non possono usufruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie abitazioni. Difatti, l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 – comma 15-bis, prevede che l’agevolazione non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.

L’utilizzo promiscuo di un’unità immobiliare (parte come abitazione privata, parte per lo svolgimento della mia attività professionale) mi consente di usufruire del Superbonus 110%?

Sì, ma solo per il 50% delle spese sostenute e se sono presenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa che regola l’agevolazione.

Infatti, il Superbonus spetta anche alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, purché le spese sostenute riguardino interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, cioè diversi da quelli strumentali, dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività e dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Se gli interventi ammessi al Superbonus sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione, la detrazione spettante è ridotta al 50%, cioè va calcolata sulla metà delle spese sostenute, analogamente a quanto previsto per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (disciplinata dall’art. 16-bis del Tuir).

Per i requisiti di accesso al Superbonus e altri chiarimenti utili per individuare i beneficiari, gli immobili interessati, gli interventi agevolati, gli adempimenti necessari per usufruire dell’agevolazione, si consiglia di consultare l’area tematica sul sito dell’Agenzia delle entrate e, in particolare, la circolare n. 24/2020.

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