Fisco

Impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110%: nuova delibera dell’ARERA

L’Autorità dà mandato a Terna di modificare i criteri per l’individuazione delle unità di produzione al fine di permettere l'attuazione alle disposizioni previste dal Decreto Rilancio

giovedì 24 dicembre 2020 - Redazione Build News

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Con la Delibera n. 581/2020/R/eel del 22 dicembre 2020, l’Arera dà mandato a Terna di modificare i criteri per l’individuazione delle unità di produzione al fine di permettere l'attuazione alle disposizioni previste dal Decreto Rilancio - Decreto Legge 34/20, coordinato con la legge di conversione 77/20 - in materia di impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110%.

L’Autorità ha deliberato:

1. di dare mandato a Terna affinché modifichi i criteri per l’individuazione delle UP di cui al Capitolo 4 del Codice di rete con l’obiettivo di permettere che ciascuna sezione di un impianto di produzione in grado di:

- funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e di essere misurata autonomamente, possa costituire un’UP. A tal fine Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete che non risultano di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile. Le modifiche apportate al Codice di rete sono sottoposte all’approvazione dell’Autorità;

2. che, in deroga all’attuale disciplina, la convenzione di ritiro dedicato, di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A, siglata tra il GSE e il produttore, nel caso di accesso al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 5, 6, 7, 16-bis e 16-ter, del decreto-legge 34/20, ha una durata di cinque anni solari a decorrere dall’anno di entrata in esercizio dell’intervento oggetto di accesso ai benefici fiscali previsti dal medesimo Superbonus;

3. di modificare il Testo Integrato Scambio sul Posto nei punti di seguito indicati:

- all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera: “u) unità di produzione o UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.”;

- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;

- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;

- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;

- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;

- all’articolo 3, comma 3.2bis, lettera c), dopo le parole “l’elenco degli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e l’elenco delle unità di produzione”;

- all’articolo 3, comma 3.2ter, dopo le parole “gli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e/o le unità di produzione”;

- all’articolo 4, comma 4.1, dopo le parole “Gli impianti” sono aggiunte le seguenti: “e le unità di produzione”;

- all’articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;

- all’articolo 4, comma 4.5, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;

- all’articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo le parole “l’accesso all’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero all’unità di produzione”;

- all’articolo 6, comma 6.2, dopo le parole “Nel caso di impianti” sono aggiunte le seguenti: “e/o di unità di produzione”;

4. che il GSE adegua l’istanza e la convenzione di ritiro dedicato, di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A, e l’istanza e la convenzione di scambio sul posto, di cui alla deliberazione 570/2012/R/efr e al relativo Testo Integrato Scambio sul Posto, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolatorie previste dal presente provvedimento;

5. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per i seguiti di propria competenza;

6. di pubblicare la presente deliberazione e il Testo Integrato Scambio sul Posto, come modificato dal presente provvedimento, nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

In allegato la Delibera n. 581/2020/R/eel del 22 dicembre 2020

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