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Con la circolare n.656 del 15 dicembre 2020, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri segnala e analizza la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.7587 del 30 novembre 2020, che ha concluso la lunga disputa processuale iniziata con la pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina, 25 maggio 2020 n.170, in tema di competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria e del progetto per la costruzione di una rotatoria stradale nel Comune di Supino, in Provincia di Frosinone.
“Il giudizio di merito – che aveva visto la costituzione del Consiglio Nazionale e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone tramite atto di intervento ad opponendum dinanzi al Consiglio di Stato, per salvaguardare le prerogative dei professionisti Ingegneri – si è discostato da quanto affermato dallo stesso Giudice in sede cautelare e ha risolto la controversia con una decisione di tipo procedurale (la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado “per sopravvenuto difetto di interesse” della parte alla pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa), che però, dal punto di vista giuridico sostanziale, equivale alla conferma di quanto deciso dal TAR Latina, circa la competenza esclusiva dell’Ingegnere sulle opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture stradali”, evidenzia il Cni.
“Il passaggio infatti della sentenza di primo grado che riconosceva la competenza esclusiva degli Ingegneri sugli interventi in materia di progettazione stradale non è stato riformato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di merito, come poteva essere adombrato in base ai contenuti della precedente ordinanza resa in sede cautelare dal medesimo Giudice”, nota il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
In allegato la sentenza
"Ingegneri e architetti"
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