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Manovra 2021: indennità di continuità reddituale e operativa per i lavoratori autonomi

Approvato emendamento che istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali

lunedì 21 dicembre 2020 - Redazione Build News

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La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio 2021, che istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986).

La suddetta indennità – erogata dall’INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 – è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti:

a. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;

c. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;

d. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame,

Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidata all’ANPAL.

La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Inoltre, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Per la copertura dei suddetti oneri, si prevede, per i soli soggetti beneficiari dell’indennità in oggetto, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all’art. 59, c. 16, della L. 449/1997 – vedi infra) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all’art. 53, c. 1, del D.P.R 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Si dispone, inoltre, che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dall’articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, si prevede la riduzione:

- di 60,7 mln di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 207 del ddl in esame;

- di 15 mln di euro per il 2022, di 0,2 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 209 del ddl in esame. (fonte: Sintesi servizio studi – Dipartimento Bilancio della Camera)

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