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Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 604 di oggi 18 dicembre, avente ad oggetto “IVA - Interventi diretti alla riqualificazione energetica di edifici – Aliquota applicabile”.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione delle operazioni di riqualificazione energetica degli edifici “sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, con la conseguenza che, per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (cfr. Circ. n. 36/E del 31 maggio 2007, § 9)”, rammenta l'Agenzia delle entrate.
In allegato la Risposta n. 604 del 18 dicembre 2020

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