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Superbonus 110%: le proposte della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria

Estendere la durata dell’incentivo, riordinare le norme in un Testo unico, rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito, semplificare le procedure, approvare appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e attenersi

mercoledì 9 dicembre 2020 - Redazione Build News

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La normativa sul Superbonus 110% è stata accolta in maniera ambivalente: da un lato come una grande opportunità sia per i cittadini che per gli operatori del settore, che si sono visti concedere la possibilità di ristrutturare non solo il proprio appartamento ma addirittura interi edifici a condizioni più che vantaggiose; dall’altro come un beneficio difficile da ottenere, per effetto della complessità e dell’elevato numero degli adempimenti previsti.

Lo ha constatato la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che ha approvato, nella seduta del 3 dicembre, la relazione alle Camere in esito al ciclo di audizioni sull'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (cd “superbonus”).

La Commissione ha individuato:

- la necessità di interventi legislativi anche alla luce di quanto dichiarato dal Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli nel corso dell’audizione svoltasi il 24 novembre 2020. In tale contesto sono poi evidenziati alcuni punti di condivisione tra Governo e Commissione, relativi alla validità della misura come strumento di rigenerazione urbana e come opportunità messa a disposizione di tutti, a prescindere dal reddito;

- criticità e lacune normative, rilevate grazie anche ai contributi degli operatori del settore, che non hanno trovato una soluzione o un chiarimento con l’audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2020, per far fronte alle quali la Commissione ritiene anche possibile intervenire, oltre che con modifiche legislative, entro certi limiti, con interventi di natura interpretativa.

Per quanto riguarda le necessità di interventi legislativi, la Commissione ritiene si debbano perseguire i seguenti obiettivi:

- Estendere la durata dell’incentivo, il quale scade, a normativa vigente, il 31 dicembre 2021;

- Provvedere a un riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riqualificazioni edilizie, che risultano frammentate in una molteplicità di provvedimenti fra loro correlati attraverso complessi richiami incrociati. Lo strumento a tal fine più idoneo parrebbe risiedere in un Testo unico compilativo da redigere a cura del Governo in forma di decreto legislativo, cosa che presuppone l’approvazione da parte del Parlamento di una legge di delegazione;

- Rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;

- Agevolare la trasferibilità volontaria dei crediti di imposta introducendo specifici strumenti finanziari dematerializzati, da poter utilizzare mediante una piattaforma digitale centralizzata, atta ad incentivare le transazioni;

- Rendere disponibile e promuovere la Cassa Depositi e Prestiti quale soggetto cessionario dei crediti, attivando forme, modalità e strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche attraverso la garanzia prevista dai consorzi collettiva fidi (Confidi). Tale iniziativa sarebbe utile a sostenere le piccole e piccolissime imprese del settore edile, per qualunque forma di riqualificazione edilizia;

- Semplificare le procedure;

- Costituire un portale unico in cui contribuenti e professionisti possano effettuare tutte le comunicazioni necessarie: quelle attinenti alla riqualificazione energetica (facenti capo all’ENEA), quelle di carattere fiscale (facenti capo all’Agenzia delle entrate), quelle relative all’adozione di misure antisismiche (che allo stato non fanno riferimento a un portale), quelle di natura urbanistica (che interesserebbero anche le amministrazioni territoriali);

- Approvare appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e attenersi. Ciò non solo agevolerebbe le attività degli addetti ai lavori, ma mitigherebbe anche la tendenza alla refrattarietà a cogliere l’occasione del “superbonus” che si sta diffondendo a fronte delle difficoltà di ordine amministrativo che si incontrano nel percorso attualmente delineato;

- Disciplinare l’ipotesi in cui sia riscontrata ex post la non sussistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento del “superbonus” ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, bonus facciate), aventi aliquote meno vantaggiose. In assenza di apposite norme, infatti, il contribuente rischierebbe di perdere il diritto a tali bonus ordinari;

- Rendere applicabile il “superbonus” agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio che sia di proprietà di un unico soggetto ovvero di più soggetti in comproprietà, Come è noto, infatti, l’Agenzia delle entrate lo ha espressamente escluso. Ciò stride fortemente con la circostanza per cui non sussistono cause ostative, al contrario, per i soggetti titolari (singolarmente o in comproprietà), di più unità immobiliari collocate in differenti edifici o di un edificio in “condominio”. La Commissione ritiene che tale paradosso vada superato e che sussistano, a tal fine, anche margini per l’Agenzia delle entrate per una soluzione in via interpretativa;

- Subordinare alcune tipologie di interventi per il risparmio energetico ad una fase preliminare di diagnostica della resistenza delle strutture: interventi come il cappotto termico sugli edifici più datati, ad esempio, rischiano di occultare fratture o fessurazioni, anche solo determinate dal tempo, rendendo complesso o impossibile intervenire con opere di risanamento o di messa in sicurezza delle parti danneggiate. In proposito, dal menzionato Rapporto 2020 emerge che il 57,5% dei 12,5 milioni di edifici sul nostro territorio ha più di 50 anni;

- Prevedere un termine, dal momento della conclusione dei lavori, entro il quale i professionisti tecnici possano procedere a un ravvedimento operoso onde poter sanare errori materiali o ritardi di scarso rilievo;

- Considerare la possibilità di estendere il “superbonus” anche alle spese relative allo smaltimento dell’amianto;

- Istituire presso il MISE un Osservatorio di carattere consultivo sulla materia, a cui possano partecipare anche esponenti di categorie e ordini professionali.

In allegato la Relazione

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