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Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa ha risposto ieri, in commissione Finanze della Camera, all'interrogazione 5-04996 Fragomeli, avente ad oggetto “Applicazione delle norme sulle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica alla realizzazione di opere destinate al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche”.
Ecco la risposta:
Con il documento in esame l’Onorevole interrogante, fa riferimento alle disposizioni introdotte dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) che consentono, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o di sconti sui corrispettivi, prevedente la possibilità di cessione del credito d’imposta, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti tributari.
A tal proposito, l’Onorevole chiede, in particolare, di sapere se la cessione del credito d’imposta sia applicabile anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 121, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, nell’introdurre la facoltà per il contribuente, di esercitare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, limita tale facoltà ai soli interventi riconducibili ad una delle previsioni richiamate espressamente dal comma 2 dello stesso articolo 121.
Ne consegue che, in linea generale, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche non è possibile esercitare l’opzione prevista dal comma 2 dell’articolo 121 in quanto tali interventi sono previsti dalla lettera e) dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che non rientra tra le previsioni richiamate dal citato comma 2 dell’articolo 121.
Tuttavia, se, tra gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, ve ne sono alcuni che possono qualificarsi, ai sensi dell’articolo 16-bis, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliare o di manutenzione sulle parti comuni dell’edificio, in relazione agli stessi è possibile avvalersi, a prescindere dalle specifiche finalità dell’intervento, dell’opzione prevista dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il sottosegretario Villarosa ha manifestato comunque la disponibilità del Governo ad intervenire già nella Legge di bilancio per il 2021 per ampliare il campo di applicazione delle previsioni relative alle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica.
Gian Mario Fragomeli (PD), replicando, si è dichiarato parzialmente soddisfatto e ha auspicato che la possibilità di cessione del credito di imposta, recata dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, sia espressamente prevista, mediante un prossimo intervento legislativo, anche per gli interventi volti al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

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