


-
Basilicata: approvata in III commissione consiliare una prop...
-
Superbonus 110%: le Faq del Governo
-
Superbonus 110%: accordo Ance - Unicredit per semplificare l...
-
Codice dei contratti pubblici: il Governo impugna la legge n...
-
Piemonte: nelle commissioni locali per il paesaggio anche ge...
-
Prestazioni di progettazione “autonome” rispetto all'opera a...
-
Tempi per appalti: l'Italia al penultimo posto in Ue davanti...
-
Ue: proposta di costituire un Osservatorio europeo sui ritar...
-
CNI e INAIL a confronto sulla gestione della sicurezza nell’...
-
Superbonus 110%: lo spot video del Governo
-
Superbonus 110%: Cattolica Assicurazioni attiva la cessione ...
-
Grandi opere da commissariare: ecco l'elenco dei commissari....
-
Sostituzione di serramenti incentivata attraverso il bonus r...
-
Divieto di installazione in Lombardia di generatori di calor...
-
Linee Guida per la Qualità dell’Architettura: ecco il testo ...
-
Sardegna: Piano casa in vigore fino al 31 dicembre 2023
-
Utilizzo credito d'imposta prima casa: l'Agenzia delle entra...
-
Abruzzo: nuovi fondi per l’efficientamento energetico degli ...
-
Superbonus 110%, online il sito governativo dedicato con pos...
-
Certificazione F-Gas, accordo tra CNA Impianti e APAVE Itali...
-
Superbonus 110% e cessione del credito: chiarimento su incap...
-
Come si calcola il fabbisogno dell’involucro edilizio second...
-
Veneto: aggiornato elenco delle zone sismiche e nuova mappa
-
Opere pubbliche prioritarie, Conte: “Ora c'è la lista dei co...
Misure per l'edilizia scolastica: è quanto prevede l'articolo 87 della bozza (datata 16 novembre 2020 ore 11.40) del Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri n. 76.
La disposizione – spiega la relazione illustrativa - intende contribuire all’accelerazione degli interventi di edilizia scolastica, mediante una semplificazione delle procedure.
In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
La proposta normativa prevede, inoltre, una specifica deroga agli articoli 21 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici – che disciplinano, rispettivamente, il previo inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e la procedura di approvazione dei progetti prevedendo un rinvio alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla conferenza di servizi.
Queste previsioni comportano un rallentamento iniziale nell’attuazione degli interventi, subordinando l’esecuzione degli stessi all’adozione di atti interni all’ente locale, che possono essere superati, trattandosi di utilizzare risorse statali, anche con un’unica delibera di approvazione del progetto.
Viene attribuita agli enti locali la possibilità di variare, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Infine, si prevede che, in considerazione della specificità dell’edilizia scolastica e della priorità che essa riveste al fine di garantire la sicurezza delle scuole, possano restare in vigore i poteri commissariali già definiti e approvati con il DL Scuola, evitando al contempo l’incertezza che si sta generando in considerazione dell’approvazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha invece previsto una razionalizzazione dei poteri commissariali eliminando questa previsione specifica per l’edilizia scolastica e creando di conseguenza molta incertezza per gli enti locali che hanno già avviato gli interventi di edilizia scolastica essendo stati autorizzati in vigenza della normativa di cui all’articolo 7-ter.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.