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Come stabilito dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con Legge n. 77/2020, il 16 novembre verrà aperta la sessione durante la quale i distributori obbligati di energia elettrica e gas potranno comunicare al GSE la richiesta di annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per l'assolvimento dell'obbligo 2019. La sessione terminerà il 30 novembre.
Nella sezione dedicata all'interno del portale informatico Efficienza Energetica, i Soggetti Obbligati potranno comunicare il numero di TEE da annullare per l'assolvimento dell'obbligo 2019 e per compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2018 e 2017.
Per l'anno d'obbligo 2019, sempre all'interno del portale informatico, sarà possibile richiedere l'emissione e il contestuale annullamento di TEE ai sensi dell'art. 14-bis del D.M 11 gennaio 2017.
Si ricorda che le richieste di emissione e annullamento dei TEE ex art.14-bis saranno accettate a condizione che ciascun Soggetto Obbligato abbia la disponibilità, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 30% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% dell'obbligo 2019).
Relativamente all'eventuale richiesta di annullamento di TEE in acconto per l'anno d'obbligo 2020, i Soggetti Obbligati dovranno indicare il numero di TEE da annullare compilando direttamente la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La stessa modalità è prevista anche per la richiesta di riscatto dei TEE di cui all'art. 14-bis richiesti per l'assolvimento dell'obbligo 2018.

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