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L'articolo 28 del disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera (LEGGI TUTTO), interviene sulla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) in cui si elencano alcuni materiali esclusi dall’applicazione della disciplina dei rifiuti (parte IV del medesimo D.lgs. n. 152).
In particolare, a legislazione vigente, è escluso dalla disciplina dei rifiuti il “materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”, mentre secondo la norma in esame l’esclusione riguarda il “materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
La disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La citata norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge n. 37/2019 (legge europea 2018). Ancor prima di detta ultima modifica, l'articolo 41, comma 1, della legge n. 154/2016, aveva incluso fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006.
A seguito della modifica apportata con la legge n. 154/2016, la Commissione europea ha aperto il Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, contestando il non corretto recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE e l'ampliamento delle eccezioni alla definizione di rifiuto previste, che escludevano i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 152/2006, ed i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), dello stesso decreto, dalla disciplina sui rifiuti.
Con l'articolo 20 della legge n. 37/2019 (legge europea 2018), si è inteso, quindi, procedere ad una modifica normativa che consentisse, eliminando le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006, di evitare la chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti. Tuttavia, a seguito di ulteriori modifiche apportate durante l'iter di approvazione della norma correttiva presentata dal Governo, la Commissione europea, nel giugno 2019, ha segnalato ulteriori criticità che rendono necessaria l'adozione della modifica normativa recata dalla disposizione in esame, con l'obiettivo di dare attuazione alla norma unionale, attraverso il riferimento alla corretta gestione degli sfalci e delle potature derivanti da attività agricole e forestali. (fonte: dossier parlamentare dell'11 novembre 2020)
Leggi anche: “Legge europea 2019-2020: modifiche al Codice dei contratti pubblici”

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