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L’Associazione UN.I.O.N., aderente a Finco, ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito alla Risposta n. 18 del 2019 resa in sede di consulenza giuridica e, in particolare, al parere relativo al Quesito 3, secondo cui “alla luce della prassi sopra richiamata si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria”.
Alla luce di tale risposta, UN.I.O.N. chiede se la riconosciuta applicabilità dell'aliquota IVA del 10 per cento alle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate dal D.P.R. n. 162 del 1999) sia estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie da disposizioni di legge.
L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 11 di oggi 9 novembre 2020, ha precisato che “la tipologia di interventi ivi previsti possano beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Analogo trattamento “non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di "attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria”, ha concluso l'Agenzia delle Entrate.
In allegato la Risposta n. 11 del 9/11/2020

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