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Superbonus 110%: le Faq del Governo
“L’asseverazione deve essere trasmessa a conclusione dei lavori e, se del caso, fino a due volte in corso d’opera quando i lavori sono realizzati rispettivamente per almeno il 30% per la prima e per almeno il 60% per la seconda rispetto a quanto previsto in progetto”.
Lo ha ricordato il Direttore del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell'ENEA, Ing. Ilaria Bertini, nell'audizione del 7 ottobre scorso dinanzi alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria su Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio e criticità connesse alla sua applicazione.
I commi 13-lettera a), e 13 bis dell’art. 119 del “Decreto rilancio” prevedono che, “ai fini della detrazione del 110 per cento, ….., e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo121” per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi 1, 2 del suddetto art. 119 i tecnici abilitati debbono trasmettere ad ENEA l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
“Le modalità della trasmissione al realizzando sito WEB dell’ENEA”, ha spiegato Bertini, “avviene secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 03 agosto 2020 che regolamenta anche le modalità di esecuzione dei controlli affidati ad ENEA, in armonia con quanto già previsto dal Decreto dello Sviluppo Economico 11 maggio 2018 per i controlli sugli interventi di efficienza energetica che fruiscono dell’Ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni)”.
Controlli documentali e in situ
“Il tecnico dichiara nell’asseverazione il costo delle opere previste in progetto, le spese sostenute e ammissibili alle detrazioni fiscali, distinguendo per interventi trainanti e trainati, tipologia di interventi ammessi, lavori eseguiti sulle parti comuni e sulle parti private e ovviamente i costi totali”, ha detto nell'audizione il Direttore del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell'ENEA. “Nello stesso modello, il tecnico indica anche gli estremi dell’Assicurazione richiesta dal “Decreto Rilancio” con l’indicazione della capienza della polizza in relazione al costo dei lavori oggetto dell’asseverazione.
La procedura ENEA controlla i dati inseriti, ne verifica l’accordo con la normativa vigente e impedisce il completamento del modello nel caso di dati incongruenti. Dopo la corretta trasmissione dei documenti, il tecnico procede attraverso lo stesso sito alla stampa della dichiarazione depositata sulla quale, su ogni pagina, il sistema riporterà il codice alfanumerico identificativo.
I controlli a campione si eseguiranno sulle asseverazioni che risultano correttamente trasmesse sul sito ENEA creando il campione ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del decreto 03 agosto 2020 e sulla base di criteri condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico che tengano conto di tutte le tipologie degli interventi, proporzionalmente al valore delle spese esposte, e di una equa distribuzione sul territorio nazionale (ad es. in funzione degli abitanti per provincia).
Le asseverazioni selezionate saranno sottoposte al controllo tecnico-documentale.
In linea con il comma 4 dell’art. 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 03 agosto 2020, saranno sottoposti ai controlli in situ, con le stesse procedure, previste dal decreto 11 maggio 2018, il 10% delle asseverazioni sottoposte a controllo documentali estratte tra quelle che hanno superato positivamente il controllo documentale”.
Leggi anche: “Superbonus 110%, Bertini (ENEA): controlli focalizzati sugli interventi più costosi”

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