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Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.
Lo prevede una norma inserita nel Decreto Agosto, la cui conversione in legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 ed è entrata in vigore il 14 ottobre.
All’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l’utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L’applicazione del comma 7 è estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».

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