Fisco

Decreto Agosto convertito in legge: le novità fiscali

Il punto dell'Agenzia delle Entrate sulle misure in materia fiscale contenute nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore

mercoledì 14 ottobre 2020 - Redazione Build News

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Nella serata del 12 ottobre, dopo aver confermato la fiducia al Governo, l’Assemblea di Montecitorio con 294 voti favorevoli e 217 contrari ha dato il via libera definitiva alla legge di conversione del decreto “Agosto”, che esce “irrobustito” da diversi nuovi articoli dopo i passaggi parlamentari.

La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020 - Suppl. Ordinario n. 37, ed è entrata in vigore oggi 14 ottobre.

LE NOVITÀ FISCALI. Consistenti le novità anche in materia fiscale, che Fisco Oggi (la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) riporta in sintesi qui di seguito.

Articolo 31 – con il comma 4-ter introdotto al Senato sono incrementate di 403 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Articolo 42-bis – questo articolo, inserito interamente in prima lettura al Senato, differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro tale data, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Articolo 51 – è stato aggiunto il comma 1-ter che stabilisce la riduzione all’1% dell’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi della proprietà di terreni agricoli, anche se adibiti a rimboschimento. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

Superbonus 110% – Con il comma 3-quater è inoltre stata chiarita, ai fini dell’applicazione del Superbonus, la definizione di “accesso autonomo”: accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Con il comma 3-quinquies, sempre in ambito Superbonus, è stata semplificata la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni.

Articolo 57-bis – a proposito di eco e sisma bonus al 110% sull’importo delle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione: i limiti delle spese (sostenute entro il 31 dicembre 2020) ammesse al beneficio sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, del 2017 e del 2009; in questo caso gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per le spese di ripristino degli immobili danneggiati, comprese le seconde case.

Articolo 60 – al comma 7-bis, introdotto in fase di conversione, è specificato che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare, nell’esercizio in corso, fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota di ammortamento non effettuata è imputata all’esercizio successivo; con lo stesso criterio saranno quindi differite le quote successive, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario per un anno. Questa misura può essere estesa agli anni successivi con un decreto del ministro dell’Economia e Finanze.

Con il comma 7-sexies, inoltre, è estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal Dl n. 34/2020: possono presentare la domanda i soggetti che non hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020. Per il riconoscimento del contributo sarà possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica (entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Agosto”), che sarà definita e attuata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 72-bis – anche questo introdotto al Senato, modifica la disciplina del gruppo Iva per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti da consorzi che non partecipano al gruppo.

Articolo 77 – con modifica in prima lettura in Senato, il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, maturato indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (articolo 28 del Dl n. 34/2020), per le imprese turistico ricettive spetta fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 78 – in tema di agevolazioni per i settori del turismo e dello spettacolo, l’esenzione Imu per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2), è stata estesa anche alla prima rata del 2020.

Articolo 78-bis – l’articolo, aggiunto nel corso dei lavori parlamentari, riporta alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia Imu.

Articolo 81 – possono fruire del credito d’imposta pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe sportive anche gli investimenti effettuati nei confronti delle leghe di discipline paralimpiche.

Articolo 97-bis – questa parte, inserita dopo l’articolo 97 sulle rateizzazioni dei versamenti sospesi rimasta intatta, permette di destinare nel 2021 il 2 per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali.

Articolo 98-bis – i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, possono regolarizzare senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, i versamenti dovuti e non effettuati.

Articolo 109 – all’esonero dalle tasse per l’occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione e somministrazione di pasti (fino al 31 dicembre), è stato aggiunto l’esonero fino al 15 ottobre anche per le attività commerciali.

Articolo 110 – le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con il versamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento. Le imprese che hanno l’esercizio che non coincide con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Leggi anche: “Decreto Agosto: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge

In allegato la legge di conversione del Decreto Agosto e il testo coordinato

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