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Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 30 settembre scorso è stata presentata la bozza di Regola tecnica verticale avente per oggetto: “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.
Si tratta – spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 618 del 6 ottobre - di un’ulteriore RTV che andrà ad integrare la RTO del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.).
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
Per le attività temporanee di intrattenimento e di spettacolo effettuate all’interno di impianti sportivi la presente regola tecnica deve essere applicata alla totalità degli ambiti interessati, ad esempio parterre, tribune, foyer,… (Capitolo G.2)
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
a. i luoghi all’aperto non delimitati;
b. gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad esempio bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare)
c. le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.
In allegato la bozza di RTV

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