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“Il Superbonus si applica anche alle «Comunità energetiche rinnovabili» costituite «in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni» di cui all'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche”.
Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020.
L'Agenzia delle Entrate osserva “che, in base alla disposizione contenuta nel comma 16 bis dell’articolo 119, per le sole Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni in accordo alla richiamata normativa di settore, l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 KW, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
Per tali fattispecie, il successivo il comma 16 ter, nell’estendere il Superbonus agli impianti realizzati nell’ambito delle predette comunità energetiche, regola anche la modalità di applicazione della relativa detrazione stabilendo che il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50 per cento delle spese di cui all’art. 16 bis, lett. h), del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all’intero impianto.
Per l’individuazione dei limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma occorre fare riferimento ad apposito decreto che verrà emanato dal Ministero dello sviluppo economico”.

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