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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha inviato negli scorsi giorni una risposta alla lettera con cui AiCARR chiedeva la possibilità di rivedere le disposizioni sulle modalità di installazione dei gruppi frigoriferi ad assorbimento acqua-litio nelle centrali termiche a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, quali ospedali, centri commerciali, uffici, alberghi.
Nella lettera, nata dai quesiti sottoposti sull’argomento da alcuni Associati, AiCARR sottolineava come le norme tecniche allegate ai vari Decreti di prevenzione incendi attualmente in vigore prescrivono genericamente che i gruppi frigoriferi non possano essere installati nei locali dove sono presenti impianti di produzione calore. L’Associazione evidenziava però che, a differenza delle macchine tradizionali con ciclo frigorifero a compressione che impiegano refrigeranti rientranti nel campo di applicazione della serie di Norme UNI EN 378, le macchine ad assorbimento acqua-litio basano il loro funzionamento su un ciclo ad assorbimento, impiegando un fluido refrigerante non tossico qual è l’acqua e come assorbente una soluzione di acqua e bromuro di litio, un sale chimicamente simile al comune sale da cucina.
Nel documento, AiCARR ricordava anche che la norma tecnica allegata al DMI del novembre 2019 ammette all'interno dei locali di installazione dell’impianto di produzione del calore la presenza di eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie all'impianto stesso e che i gruppi frigoriferi in esame sono equiparabili a scambiatori di calore e, quindi, da considerare complementari o ausiliari all’impianto.
Con il documento firmato dal Direttore Centrale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha sostanzialmente accolto la richiesta di AiCARR, specificando che in considerazione della tipicità dei gruppi frigoriferi ad assorbimento acqua-litio “si ritiene che la loro installazione all’interno dei locali destinati ad impianti per la produzione di calore, in attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, possa essere utilmente valutata attraverso la documentazione tecnica integrata dalla valutazione del rischio aggiuntivo secondo il procedimento di deroga di cui all’art. 7 del DPR 151/2011 e con le modalità dell’art. 6 del DM 7 agosto 2012”.
La lettera del Dipartimento dei Vigili del Fuoco è pubblicata sul sito di AiCARR nella sezione Normativa/Consultazioni.

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