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D.Lgs. n.73/2020: cambia il Conto Termico, dovrà essere aggiornato entro il 30 giugno 2021

Prevista l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato, l'ampliamento del contingente di spesa messo a disposizione delle PA, nuove tempistiche di realizzazione dei progetti da parte delle PA, possibilità di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici

giovedì 16 luglio 2020 - Redazione Build News

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L’obbligo di risparmio energetico, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2020, è esteso al periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.

Lo dispone l'articolo 7 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020, e attuativo della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

L'art. 7 di questo nuovo D.Lgs. apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Tra le modifiche c'è l'introduzione della seguente disposizione – nuovo comma 4 - in materia di Conto Termico:

«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:

a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;

b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.».

Leggi anche: “Nuovo decreto efficienza energetica: novità su diagnosi energetiche e sanzioni

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