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Infrastrutture: le misure del Decreto Rilancio su contratti pubblici, edilizia, strade e autostrade, messa in sicurezza del territorio

Il Dl approvato dalla Camera introduce semplificazioni volte ad accelerare gli interventi per far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore

giovedì 9 luglio 2020 - Redazione Build News

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Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure contenute nel decreto-legge Rilancio (Dl n. 34/2020), licenziato stamane dall'Aula della Camera, sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore.

In particolare, con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici:

- si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 (art. 65);

- si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici; si dispone altresì che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza (art. 206);

- si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1); fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione (art. 207, co. 2);

- si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (art. 232, co. 4).

Sempre in relazione al settore dei contratti pubblici:

- si incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere istituito dall'art. 47 del D.L. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19 (art. 201, comma 1); per le medesime finalità, si prevede che l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-quinquies del citato art.47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale (art. 201, co. 2);

- si prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione (art. 209, co. 2).

Con riferimento alla disciplina in materia edilizia, si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 (art. 2, co. 13).

Con riferimento agli interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali:

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per le attività di progettazione al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 Via Salaria (art. 206, co. 5-bis-5-quater);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si prevede che, fino al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più 29 regioni, l'affidamento della concessione autostradale a società in house può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni (art. 206, co. 7-bis);

- si introduce un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 e, con una modifica introdotta in Commissione, si trasferiscono all'ANAS 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della variante alla strada statale 42 denominata "SS42-variante Trescore-Entratico", utile allo svolgimento delle Olimpiadi 2026 e ulteriori 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento di collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 – tratta C da Abbiategrasso a Vigevano), utile allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 (art. 214).

Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio:

- si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (art. 123);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 119-bis);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, si attribuisce al Comune di Taranto un contributo di 4 milioni di euro per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi (art. 213-bis). (fonte: dossier Servizio Studi della Camera del 6 luglio 2020)

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