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Decreto Semplificazioni: esteso ai piccoli Comuni il meccanismo dello ‘scambio sul posto altrove’

Per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il meccanismo è esteso ai Comuni fino a 20mila abitanti

mercoledì 8 luglio 2020 - Redazione Build News

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Tempi più rapidi per l’assegnazione ai Commissari dei fondi per contrastare il dissesto idrogeologico; razionalizzazione degli interventi nelle Zone economiche ambientali; semplificazione di progetti e interventi sugli impianti da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli.

Sono alcuni dei punti introdotti dal decreto-legge semplificazioni, approvato nella notte tra il 6 e il 7 luglio dal Consiglio dei ministri, in tema di tutela dell’ambiente e green economy.

“Abbiamo voluto imprimere una ulteriore accelerazione alla green economy e al green new deal – ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – con un occhio particolare agli interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e mobilità sostenibile, per la semplificazione e accelerazione delle bonifiche nei Siti di interesse nazionale, la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

Il decreto prevede una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabile dall’Italia agli altri Paesi europei, l’estensione ai Comuni fino a 20mila abitanti del meccanismo dello ‘scambio sul posto altrove’ per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. E, ancora, un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

Tra le altre misure introdotte, anche la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche.

Di seguito riportiamo l'articolo 46 della bozza del 6 luglio del DL Semplificazioni.

Articolo 46 (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

1. All’articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole “agevolata e sovvenzionata,” sono inserite le seguenti: “nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti”.

2. Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole “anche per impianti di potenza superiore a 200 kW” sono inserite le seguenti: “nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica”.

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