


-
Criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luog...
-
Utilizzo del CSS nei cementifici: indirizzi dalla Regione Lo...
-
Bando Sport e Periferie 2020, incrementate le risorse con al...
-
Superbonus 110%, Anci: sbloccare i fondi per le assunzioni s...
-
Cantieri piccoli comuni, prorogati i termini per l'avvio
-
Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzio...
-
Bonus 110%: aggiornate le FAQ ENEA
-
Ecobonus, aggiornato il vademecum ENEA sulle caldaie a bioma...
-
La nuova termocamera testo 883: un aiuto concreto per chi la...
-
Analisi online dei consumi energetici delle imprese: da Asso...
-
OICE: nel 2020 in aumento del 17% le gare BIM per progettazi...
-
Bando Isi 2020: dal 1° giugno 2021 le imprese possono accede...
-
Il futuro del riscaldamento a legna e pellet: il Libro Bianc...
-
Fatturato dei servizi: nel 4° trimestre 2020 calo contenuto ...
-
Costo dei materiali da costruzione, Artale e Danzi (FINCO) c...
-
Ventilazione meccanica nelle scuole, al via il bando nella r...
-
Superbonus 110%, ecobonus e bonus ristrutturazioni per impre...
-
Il Milleproroghe 2021 è legge. Tutte le misure
-
Liguria: approvate modifiche alla legge urbanistica del 1997
-
Etichette energetiche, dal 1° marzo si cambia. Ma i consumat...
-
Da UNICMI il Rapporto sul mercato dell’involucro edilizio 20...
-
Messa in sicurezza di edifici e territorio: il decreto del m...
-
Covid-19, Corte costituzionale: spetta allo Stato, non alle ...
-
Riconoscimento delle qualifiche professionali in UE: nuova s...
L’articolo 7 del Decreto legislativo n. 48 che recepisce la direttiva UE n. 844, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’11 giugno 2020 prevede, fra le altre prescrizioni, che gli incentivi fiscali normati nell’ecobonus saranno concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti, ma perché ciò diventi operativo sarà necessario un Decreto del Presidente della Repubblica che fissi i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia.
In particolare sono questi gli articolati che stabiliscono l’obbligatorietà di qualifica:
Articolo 7
Modifiche all’articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
1. All’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei.
Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
1) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
4) una diagnosi energetica;
5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
...
1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.».
Posto che fino all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica ed ai successivi 180 giorni nulla cambierà rispetto alla situazione attuale, ad oggi sono attivi diversi schemi di formazione e qualifica dei posatori intesi come figure professionali qualificate secondo quanto previsto da L. 4/2013. Nell’ambito delle attività di formazione specialistica, vi sono i Corsi di Formazione svolti da Unicmi e da tutte le associazioni promotrici del Marchio Posa Qualità Serramenti, svolti secondo la norma UNI 11673-3:2019 (liv. IV).
A seguito della partecipazione a tali corsi di formazione, è possibile conseguire le qualifiche professionali definite in L. 4/2013 mediante l’attestazione di qualificazione professionale e/o la certificazione delle competenze, secondo UNI 11673-2:2019.
La partecipazione ai corsi specialistici è pre-requisito per l’adozione del Marchio Posa Qualità: in tal senso le aziende aderenti possono ritenere assolto il requisito previsto dal DL48/2020, fatti salvi ulteriori requisiti che dovessero essere inseriti nel futuro DPR.
Nelle prossime settimane Unicmi comunicherà a tutti i Soci e agli operatori del settore che hanno svolto corsi di formazione Unicmi sulla Posa in Opera come sarà possibile trasformare l’attestazione di partecipazione al corso in qualifica professionale. (fonte: www.unicmi.it)
Leggi anche: “Efficienza energetica degli edifici: incentivi commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti”

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.