


-
Il Mit cambia nome e diventa Ministero delle infrastrutture ...
-
Nasce il MiTE, il Ministero della Transizione ecologica
-
Criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luog...
-
Utilizzo del CSS nei cementifici: indirizzi dalla Regione Lo...
-
Bando Sport e Periferie 2020, incrementate le risorse con al...
-
Superbonus 110%, Anci: sbloccare i fondi per le assunzioni s...
-
Cantieri piccoli comuni, prorogati i termini per l'avvio
-
Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzio...
-
Bonus 110%: aggiornate le FAQ ENEA
-
Ecobonus, aggiornato il vademecum ENEA sulle caldaie a bioma...
-
La nuova termocamera testo 883: un aiuto concreto per chi la...
-
Analisi online dei consumi energetici delle imprese: da Asso...
-
OICE: nel 2020 in aumento del 17% le gare BIM per progettazi...
-
Bando Isi 2020: dal 1° giugno 2021 le imprese possono accede...
-
Il futuro del riscaldamento a legna e pellet: il Libro Bianc...
-
Fatturato dei servizi: nel 4° trimestre 2020 calo contenuto ...
-
Costo dei materiali da costruzione, Artale e Danzi (FINCO) c...
-
Ventilazione meccanica nelle scuole, al via il bando nella r...
-
Superbonus 110%, ecobonus e bonus ristrutturazioni per impre...
-
Il Milleproroghe 2021 è legge. Tutte le misure
-
Liguria: approvate modifiche alla legge urbanistica del 1997
-
Etichette energetiche, dal 1° marzo si cambia. Ma i consumat...
-
Da UNICMI il Rapporto sul mercato dell’involucro edilizio 20...
-
Messa in sicurezza di edifici e territorio: il decreto del m...
L'articolo 144 del decreto-legge Rilancio, approvato il 13 maggio dal Consiglio dei ministri, prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.
Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento:
- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.