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Il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede: “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
In proposito, l'Enea ha pubblicato il vademecum “Bonus Facciate coibentazione delle strutture verticali (commi 219 e 220, articolo 1, Legge 160/2019 - Legge di bilancio 2020)”, che riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.
Ricordiamo che è online il sito per l'invio a ENEA dei dati sugli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne. Tali dati devono essere inseriti sulla sezione ecobonus (LEGGI TUTTO).
In allegato il vademecum Enea sul bonus facciate

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