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Dal Ministero dei beni culturali arrivano chiarimenti in merito alle zone nelle quali devono trovarsi gli edifici per poter usufruire del Bonus Facciate del 90%.
La legge 160/2019 fa riferimento solamente alle zone A e B indicate nel Decreto ministeriale 1444/68. In proposito, la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate – LEGGI TUTTO - non ha sciolto i dubbi, in quanto l’individuazione delle zone non è facile.
Con la lettera prot. 4961 del 19 febbraio 2020, indirizzata a Comuni del Piemonte, il Ministero dei beni culturali ha precisato che il DM 1444/68 non obbliga i Comuni ad “applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”.
Quindi, per beneficiare del Bonus Facciate è sufficiente “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68: un’informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia (...)”.
Pertanto, secondo il Mibact “è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all’amministrazione locale per sapere in quale zone si trova l’immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali”.
Secondo il Ministero la certificazione urbanistica deve essere richiesta solamente nei casi “verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati”. Invece, secondo l'Agenzia delle Entrate – si veda la Guida sul Bonus Facciate e la citata circolare n. 2/E del 14 febbraio – la certificazione urbanistica è necessaria per assimilare le zone dove sorge l'edificio alle zone A e B.
Leggi anche: “Bonus Facciate, ecco la Guida delle Entrate. Cappotto esterno visibile dalla strada detraibile al 90%”

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