


-
Beni strumentali, semplificate le procedure della Nuova Saba...
-
Centro Studi CNI: negli ultimi 4 anni il numero delle donne ...
-
Superbonus 110% per interventi realizzati su unità collabent...
-
Bonus 110%: la Risposta n. 162 dell'8 marzo 2021 dell'Agenzi...
-
Distanze tra edifici: nuova sentenza del Consiglio di Stato
-
Nel 4° trimestre 2020 otto agenti immobiliari su dieci hanno...
-
Illuminazione delle gallerie stradali, pubblicata la norma U...
-
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ...
-
Panasonic amplia la gamma Aquarea con la nuova T-CAP monoblo...
-
Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigener...
-
Posa in opera di serramenti, pubblicata una nuova norma UNI
-
Procedure d'urgenza, da Anac indicazioni per la richiesta de...
-
Bonus Facciate: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
-
Commissione Centrale Tecnica di UNI: gli esiti della prima r...
-
Sismica, nuovo decreto dirigenziale della R. Calabria
-
Superbonus 110% e difformità urbanistica: presentata interro...
-
Anac: boom di appalti senza gara, +41% in quattro mesi
-
Bonus idrico, i termini per il decreto attuativo sono scadut...
-
Bonus Casa e sistema della cessione del credito/sconto in fa...
-
Difesa dello strumento del concorso di progettazione, gli Ar...
-
Contratti pubblici: nel 2° quadrimestre 2020 il mercato rito...
-
Qualità dell'Abitare, il 16 marzo scade la prima fase per la...
-
La Ragioneria dello Stato boccia il disegno di legge per la ...
-
L'Agenzia delle entrate si affida all'intelligenza artificia...
La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti.
Il dl n. 124 del 2019 (cd dl Fiscale) ha recentemente modificato questo quadro e ha stabilito che:
- la misura dell’accantonamento obbligatorio al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) non sarà raddoppiata per gli enti non in regola con i pagamenti che non hanno chiesto l’anticipazione di liquidità di cui al comma 849 o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l’applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) possono essere calcolati, limitatamente all’esercizio 2019, sulla base delle registrazioni contabili locali anziché a partire dalle informazioni presenti in PCC.
Con una nota di approfondimento la Fondazione Ifel risponde alle numerose sollecitazioni pervenute dai Comuni che chiedono chiarimenti su come calcolare gli indicatori ex legge di bilancio, sulla base dei quali saranno individuati i casi da sanzionare.
Si ricorda che sarà possibile valutare compiutamente gli indicatori soltanto alla fine dell’esercizio e, quindi, in prima applicazione, alla fine del 2019. D’altra parte è necessario disporre fin d’ora di un calcolo parziale, basato sulle informazioni all’attualità, per orientare possibili interventi correttivi e per valutare l’eventuale utilizzo della propria base dati locale in luogo della PCC.
Il paragrafo successivo fornisce il dettaglio e la specificazione dei passi necessari per l’elaborazione dell’indicatore relativo al debito commerciale residuo, di cui al comma 859 lettera a) della legge di bilancio 2019.
Il paragrafo 3 riepiloga le modalità di elaborazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti mettendo in risalto le principali differenze con il nuovo indicatore di ritardo introdotto dalla legge di bilancio.
Il paragrafo 4, infine, è interamente dedicato alla descrizione dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui dettaglia sia la formula di calcolo che il perimetro delle fatture da considerare.
Resta ferma la riflessione più volte formulata dall’ANCI e dall’IFEL in tutte le sedi tecniche ed istituzionali circa l’opportunità di posporre di almeno un anno l’applicazione del FGDC, per poter disporre di un quadro puntuale della reale situazione dei pagamenti commerciali dei Comuni e avere il tempo di allestire soluzioni efficaci per il superamento delle persistenti criticità.
In allegato la Nota di approfondimento di Ifel
Leggi anche: “Tempi di pagamento PA: la Corte di Giustizia europea condanna l'Italia”

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.