Fisco

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: istituito il codice per l'identificazione del committente

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo “09”, per consentire all’impresa appaltatrice o affidataria o all’impresa subappaltatrice di indicare nel modello F24 il soggetto committente presso cui sono stati impiegati i lavoratori ai quali si riferisce il versamento delle ritenute

venerdì 27 dicembre 2019 - Redazione Build News

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La risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 – IN ALLEGATO - istituisce il codice identificativo “09”, per consentire all’impresa appaltatrice o affidataria o all’impresa subappaltatrice di indicare nel modello F24 il soggetto committente presso cui sono stati impiegati i lavoratori ai quali si riferisce il versamento delle ritenute. I modelli F24 compilati secondo le istruzioni fornite dalla risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Al riguardo ricordiamo quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 1, del Dlgs n. 241/1997, inserito dall’articolo 4 del Decreto Fiscale - Dl n. 124/2019 in sede di conversione,“(…) i soggetti […] che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Pertanto, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti, che sono effettuati dalla stessa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, con indicazione nell’F24 del soggetto committente a cui si riferiscono, viene istituito il codice identificativo: “09”, denominato “Committente”.

Le modalità di compilazione dei campi della sezione “Contribuente” del modello F24 sono le seguenti:

- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento

- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. (fonte: Fisco Oggi)

Ricordiamo che, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, con l'altra risoluzione n. 108 del 23 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del Decreto Fiscale (LEGGI TUTTO).

Leggi anche: “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

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