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La commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento all'articolo 49 del decreto legge fiscale che modifica il comma 13 dell'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50/2016), stabilendo tra l'altro la possibilità di prevedere nel bando di gara un “maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.
Ecco il testo dell'emendamento in questione:
ART. 49
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,”;
b) all’articolo 95, il comma 13, è sostituito dal seguente: “13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.
49.4 (Nuova formulazione) Del Barba, Ungaro

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