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“L’attuale processo di revisione del Codice del 2016-17 non presenta una chiara direzione strategica che inserisca i due provvedimenti all’esame del Parlamento (decreto legge e disegno di legge delega) in una logica unitaria e coerente della modifica del settore. Il Codice disegna, infatti, un delicato meccanismo complesso, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi confliggenti (ad esempio, semplificazione e rapidità delle procedure di appalto e adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali): una modifica normativa in una logica emergenziale che rafforzi il conseguimento di una finalità, potrebbe determinare l’indebolimento di un altro obiettivo, alterando il bilanciamento stabilito dalla legge delega e dal Codice. D’altro canto, le frequenti modifiche del quadro normativo, senza una adeguata trasparenza del punto di arrivo perseguito, accrescono l’incertezza in cui si trovano ad operare le stazioni appaltanti della PA, rischiando di produrre l’effetto opposto di quello desiderato. Anche la sospensione temporanea di alcune norme del Codice, introdotta in prima lettura al Senato, non sembra contribuire al rafforzamento della direzione strategica del provvedimento.”
È quanto afferma l'Ufficio parlamentare di Bilancio nel Flash n. 2 dell'11 giugno 2019, che al paragrafo 1 sintetizza le principali novità del Codice degli appalti del 2016-17, al paragrafo 2 analizza l’andamento del mercato degli appalti per lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del Codice, al paragrafo 3 illustra le critiche degli operatori e le richieste di modifica, e infine al paragrafo 4 sintetizza gli interventi di modifica introdotti con il decreto-legge Sblocca-cantieri (DL 32/2019), come modificato dal Senato.
“I provvedimenti inoltre – si legge nel documento dell'Ufficio parlamentare di Bilancio - non sembrano dare adeguato peso a un ulteriore profilo cruciale per la ripresa degli investimenti pubblici. Vi è ormai un sostanziale consenso sul fatto che, oltre ad un quadro normativo di riferimento coerente, chiaro e stabile nel tempo, e alla disponibilità di risorse economiche da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai fini del rilancio delle opere pubbliche risulta rilevante anche la capacità tecnica delle amministrazioni, la quale è andata, invece, scemando negli ultimi anni, anche a seguito del blocco del turn over. Tuttavia, gli interventi finora prospettati per gli investimenti pubblici non prevedono un programma di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore degli appalti, in particolare per le figure tecniche. D’altra parte, le resistenze ampiamente diffuse, verso il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, oggi stimante in circa 32.000 unità, e parallelamente di concentrazione e professionalizzazione delle rimanenti, rischiano di protrarre nel tempo l’attuale insoddisfacente situazione di stallo.”
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 32/2019. “Il DL 32/2019 dispone importanti revisioni al Codice, molte delle quali in linea con le richieste degli operatori, con l’obiettivo di accelerare gli investimenti pubblici. Nel testo licenziato dal Senato, vi sono sia modifiche permanenti al Codice, sia sospensioni a carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) di specifiche norme del Codice, disposte nelle more della riforma complessiva del Codice e comunque nel rispetto dei principi e delle norme della UE. Si noti che entro il 30 novembre 2020 il Governo deve presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
Il regolamento unico. Il provvedimento dispone il ritorno al regolamento di esecuzione unico e rigido, nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e alle imprese, dissipando l’incertezza interpretativa derivante dal modello della regolazione flessibile. Inoltre le soft law dell’ANAC cosiddette volontarie sono cancellate.
Il DL prevede che il nuovo regolamento debba essere approvato entro 6 mesi, con una procedura di per sé lunga e articolata, che in passato ha richiesto 4 anni per essere completata. Emergono altre due criticità: il nuovo regolamento assorbirà (o cancellerà) soltanto una parte dei 62 provvedimenti attuativi del Codice, lasciando in vita alcuni provvedimenti già in vigore e altri, non varati alla data di entrata in vigore del DL, non assorbiti dall’emanando regolamento e quindi restanti nel limbo. Il secondo elemento di criticità è la previsione che i precedenti atti attuativi rimangano in vigore fino all’emanazione del nuovo regolamento, ma questi atti diventano inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento, modificata dal DL.
Nel complesso, il rischio è che l’incertezza che si voleva ridurre tornando alla vecchia tecnica di regolamentazione rigida possa addirittura aumentare. Peraltro, in palese contraddizione con la scelta di rinviare tutta la disciplina attuativa del Codice ad un unico regolamento, il DL prevede nuove linee guida, con le quali l’ANAC dovrà individuare e stabilire “requisiti aggiuntivi” che le imprese in concordato debbono possedere per partecipare a gare d’appalto.”
In allegato il documento dell'Ufficio parlamentare di Bilancio

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