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Il quadro normativo relativo agli impianti e ai materiali elettrici fa riferimento soprattutto al cosiddetto “Testo Unico” per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08, titolo III, capo III) e alla legislazione ad esso collegata o collegabile, nonché al DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti e successive integrazioni e modificazioni (DM del 19/05/2010).
Università di Pavia, Aula Volta, arch. Leopoldo Pollach, 1786
Manca, tuttavia, un “Testo Unico” specificamente dedicato alla sicurezza delle apparecchiature elettriche e degli impianti elettrici. A questa mancanza si sommano l’assenza o carenza di norme di coordinamento tra le disposizioni del D.Lgs 81/08 e la legislazione speciale costituita dalla L. 186/68, dal DPR 462/08, dal già citato DM 37/08, dagli atti legislativi di recepimento e attuazione delle Direttive comunitarie “di prodotto” per il settore elettrico e dai Regolamenti comunitari dello stesso tipo.
Un quadro, insomma, già di per sé piuttosto complesso, su cui si innestano anche le sentenze della Corte di Cassazione – in particolare, la giurisprudenza sulla “continuità normativa” tra i vari testi di legge riguardanti la sicurezza, con le dovute conseguenze sul piano sanzionatorio.
Il DM 37/08 ha riconosciuto al progettista – incaricato di redigere il progetto per tutti gli impianti al di sopra di certe soglie – un ruolo pienamente moderno, che richiede competenze sempre più versatili e multi-disciplinari anche in materia di “progettazione eco-compatibile” e di “restrizione nell’uso di sostanze pericolose”. Il concetto di “regola dell’arte”, a cui si considerano conformi gli impianti progettati dal professionista abilitato, prende le mosse innanzitutto dal rispetto delle norme tecniche. Occorre distinguere però tra norme europee, internazionali e nazionali, norme “armonizzate”, norme e “regole” tecniche nel nuovo quadro europeo-comunitario (Regolamento UE n. 1025/2012, che modifica la Direttiva 98/34/CE), e norme EN, IEC e CEI.
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