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Si è tenuta nella giornata di mercoledì 10 aprile, a Roma, l’audizione di ASSISTAL nell’ambito della indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in corso presso l’8^ Commissione del Senato della Repubblica.
In tale sede ASSISTAL ha avuto modo di evidenziare alcuni degli aspetti più rilevanti sulla disciplina degli appalti pubblici.
“In primis la certezza del diritto” ha affermato il Presidente Angelo Carlini “quale principio necessario in un settore delicato come quello dei contratti pubblici; questo il motivo per cui ASSISTAL ritiene necessario adottare un regolamento di attuazione del Codice in luogo della cd. Soft law, pur riconoscendo il ruolo essenziale di ANAC per quanto attiene il potere di controllo e di indirizzo nell’ambito del contenzioso.”
Altro istituto, che al contrario non necessita di modifiche è il subappalto.
“L’attuale formulazione dell’art. 105 del vigente Codice dei Contratti è ritenuta da ASSISTAL fondamentale” ha dichiarato Carlini, “in quanto rappresenta perfettamente il principio di pari dignità tra operatori, favorendo le Associazioni Temporanee di Impresa e pertanto un concreto presupposto di crescita di un comparto importante, quale quello della costruzione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, ancora oggi troppo parcellizzato”.
ASSISTAL pertanto difende l’attuale previsione di limitazione del subappalto, ad oggi al 30% dell’importo del contratto, che ha rappresentato, con il D. Lgsl 50/2016, una vera e propria innovazione positiva dell’istituto. Un principio che ASSISTAL ha già più volte manifestato sia presso la Commissione Europea sia verso le competenti Istituzioni nazionali.
“Ciò che al contrario va cancellata” ha affermato Carlini “è la norma che prevede l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara; ha creato problemi rilevanti, soprattutto nell’ambito delle gare dei servizi energetici e del Facility management, dove di norma si partecipa a vari lotti ed in ciascuno sono presenti una molteplicità di attività che impongono l’individuazione di decine di “terne”. Di fatto si impone, al soggetto che partecipa alla gara, una organizzazione quasi impossibile da definire”.
Altro punto di estremo interesse è l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, che secondo ASSISTAL va mantenuta nelle attuali percentuali, con un tetto massimo del 30% del punteggio da assegnare alla proposta economica; al contrario è necessario qualificare ulteriormente l’aspetto tecnico dell’offerta, cui è riconosciuto ben il 70% del punteggio; oggi il criterio dell’OEPV si traduce troppo spesso nel criterio del minor prezzo, per cui appare necessario intervenire sulla introduzione di una norma che consenta agli operatori di competere effettivamente sull’aspetto migliorativo tecnico.
ASSISTAL ha poi criticato la previsione contenuta nello schema del DL cd. “Sbloccacantieri”, laddove introduce una nuova causa di esclusione – con ampia discrezionalità della stazione committente – per il caso di mancato pagamento di qualunque tassa, imposta o contributo previdenziale anche se non definitivamente accertati.
“La suddetta previsione integra indiscutibilmente una norma contraria alla normativa comunitaria” ha affermato il Presidente di ASSISTAL, “che fonda i motivi di esclusione soggettivi su cause che siano, come noto, definitivamente accertate”.
Infine ASSISTAL ritiene necessario rafforzare il principio di applicazione dei Contratti Collettivi di settore stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , principio già oggi presente nel Codice dei Contratti ma che, di fatto, risulta disapplicato.
Una valutazione corretta delle Stazioni Appaltanti sotto il profilo della congruità del costo del lavoro e dall’altro le verifiche in cantiere circa la corretta applicazione delle regole contrattuali e legislative sul lavoro subordinato sono i presupposti necessari per aggiudicare le gare alle imprese sane e garantire la qualità delle opere e dei servizi.

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