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È sulla Gazzetta Ufficiale n.85 di ieri il decreto 25 marzo 2019 del Ministero dell'Ambiente, avente ad oggetto “Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262”.
Questo provvedimento inserisce, all'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262», dopo il comma 3, il seguente comma:
3-bis. In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l'utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell'esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza.
Il nuovo decreto – IN ALLEGATO – introduce lo strumento della videoconferenza ai fini dello svolgimento della prova finale del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

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