



-
Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue i nuovi regolame...
-
Con le nuove rinnovabili i costi dell’energia elettrica si r...
-
Abrogazione sconto in fattura, Battipaglia (CNA): “Riconosci...
-
Mit: assunti 137 ingegneri meccanici a tempo indeterminato
-
L’innovazione nelle costruzioni: la Guida pratica 2019 dell'...
-
Quota 8 per mille all'edilizia scolastica: emendamento al de...
-
Riscaldamento condominiale: nuova sentenza della Corte Ue
-
Centrale per la progettazione delle opere pubbliche: dal Gov...
-
"ReinvenTIAMO Roma", al via il bando internazionale Reinvent...
-
Compensi CTU: la Cassazione sulla maggiorazione per eccezion...
-
Edilizia sostenibile, novità in Trentino
-
Fondo Progettazione Enti Locali: pubblicata la graduatoria d...
-
Prima edizione del Concorso PREMIO POROTON® 2019: i vincitor...
-
Eco e sisma bonus scontati in fattura: approvata una risoluz...
-
65% di detrazione per rubinetti e docce: “Perché solo il 50%...
-
Decreto fiscale: approvato emendamento che modifica il Codic...
-
Professionisti antincendio, aggiornato il programma didattic...
-
Codice Appalti, aggiornato lo schema di Regolamento unico co...
-
Fond. Inarcassa: lo sconto in fattura opportunità e garanzia...
-
Dal Gse chiarimenti operativi sulla Cogenerazione ad Alto Re...
-
Decreto fiscale, niente sanzione per la mancata accettazione...
-
Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzion...
-
Terremoto Centro Italia: approvati lavori per 53 milioni del...
-
Sardegna: a gennaio operativa la società "Opere e infrastrut...
Nella Gazzetta Ufficiale n.72 di ieri è pubblicata la Delibera dell'Anac n. 164 del 27 febbraio 2019 recante “Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento”.
Questa delibera – IN ALLEGATO - stabilisce che all'art. 7 è aggiunto il comma 3, recante la seguente indicazione: Nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità posto in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l'audizione è disposta d'ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente dell'unità responsabile del procedimento.
All'art. 8 è aggiunto il comma 5, recante la seguente indicazione: La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti.
Gli articoli 7 e 8 del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio in titolo sono riformulati come segue.
Art. 7. Audizione delle parti in fase istruttoria
1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.
2. Dell'audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell'U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.
3. Nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità, posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l'audizione è disposta d'ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente dell'unità responsabile del procedimento.
Art. 8. Conclusione della fase istruttoria
1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al direttore generale competente:
a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio;
b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l'adozione del provvedimento finale.
2. L'U.O.R. dà comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a). Provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione.
3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera b), l'U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l'indicazione del termine, non superiore a quindici giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.
4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorità è sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
5. La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità, posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.