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Il 21 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito web la guida aggiornata alle detrazioni per gli interventi antisismici (vedi allegato). Il documento, in 19 pagine, definisce i soggetti interessati, i vantaggi e le modalità con cui accedervi.
Le agevolazioni possono essere usufruite per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e utilizzati per attività produttive, non solo nelle zone ad alta pericolosità, ma anche in quelle a minor rischio (zona 3). Anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili sono detraibili.
La detrazione del 50% sull’Irpef è valida per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su un importo annuale totale di 96 mila euro per immobile, ripartite in cinque quote annuali di pari importo.
Si può usufruire di detrazioni ancora maggiori quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, con il passaggio a una classe inferiore (detrazione del 70%) o a due classi inferiori (80%). Previste detrazioni più elevate anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, sempre se si ottiene una riduzione del rischio sismico.
COME SI RICHIEDE. Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Non e?obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono gia? stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a precedenti periodi d’imposta.

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