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Con il decreto 22 gennaio 2019, il Ministero del lavoro – di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - individua, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L'applicazione dei criteri di cui al decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Le suddette attività lavorative fanno riferimento alle situazioni descritte nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'art. 2 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.
IN GAZZETTA. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 di ieri, questo provvedimento consta di 6 articoli e di 2 allegati:
- Art. 1 Finalità e campo di applicazione
- Art. 2 Procedure di apposizione della segnaletica stradale
- Art. 3 Informazione e formazione
- Art. 4 Dispositivi di protezione individuale
- Art. 5 Raccolta e analisi dei dati
- Art. 6 Revisione e integrazione
- Allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
- Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
ENTRATA IN VIGORE. Il decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo 2013 è abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

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