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I contatori intelligenti (“smart meters”) sono agevolabili con l’iperammortamento solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto. I relativi costi di installazione non possono eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti del principio di diritto n. 2/2019, espresso dall’Agenzia delle entrate in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata nella sostituzione dei contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti.
L’azienda, in riferimento a tali investimenti, ha posto tre quesiti afferenti alla disciplina dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, legge 232/2016):
1. riconducibilità dei beni in questione in una delle voci dell’allegato A alla legge 232/2016
2. trattamento delle spese sostenute per l’installazione dei nuovi contatori, particolarmente onerose (pari mediamente al 50-60% del costo dei medesimi)
3. applicabilità, trattandosi di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, dell’articolo 102, comma 5, del Tuir e, quindi, possibilità di fruire interamente del beneficio nell’anno di entrata in funzione e interconnessione dei singoli beni.
I chiarimenti dell’Agenzia
1. Secondo il parere espresso dal ministero dello Sviluppo economico, competente in materia, i contatori intelligenti sono ammessi all’iperammortamento in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo gruppo di beni dell’allegato A). Tale ammissibilità, tuttavia, va circoscritta a “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo”, con conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità. Pertanto, i contatori intelligenti sono agevolabili solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, ancorché lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisca oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas.
2. La sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione determinerebbe una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con le sue finalità. Pertanto, anche d’intesa con il Mise, è stato individuato un limite forfettario ai costi di installazione rilevanti ai fini dell’iperammortamento, fissato nel 5% del prezzo dei singoli contatori.
3. Dal momento che “l’acquisto (in gran numero) dei nuovi contatori costituisce nella fattispecie attuazione di un ampio (e unitario) programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione”, non è possibile godere integralmente dell’iperammortamento nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento in ragione del costo dei beni singolarmente considerati. Il costo dei contatori va ammortizzato secondo le regole dettate dall’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir, e la maggiorazione fruita in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato il principio di diritto n. 2/2019

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