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FINCO plaude all’emendamento presentato da Mauro Coltorti (M5S) e Daisy Pirovano (Lega) – Relatori Atto Senato 989 (di conversione in legge del decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) ed approvato dalle Commissioni Riunite del Senato Affari Costituzionali e Lavori Pubblici – che va nel senso di quanto ripetutamente richiesto proprio dalla Federazione sia in sede di Audizione presso le suddette Commissioni il 7 gennaio u.s., sia nell’incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico il successivo 10 gennaio.
Tale emendamento prevede che nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una piccola o media impresa dovranno considerarsi “gravemente inique” – e quindi nulle ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” – le clausole che prevedono tempi di pagamento superiori a 60 giorni.
FINCO confida che l’emendamento in questione possa completare il suo iter. (Condivisibile peraltro, almeno in termini di principio, anche l’emendamento riguardo alla rappresentanza, che lo precede – vedi sotto).
“La Federazione confida altresì – aggiunge Carla Tomasi – che nel corso dell’iter di conversione in Legge del Decreto si possa anche esplicitare che la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore. “In termini più generali, registriamo positivamente – conclude Carla Tomasi – anche l’attenzione del Parlamento sul tema dei ritardati pagamenti della P.A. con particolare riferimento ad opportuni automatismi nel pagamento degli interessi di mora, senza dover avviare procedure ad hoc. Ciò costituisce un segnale di considerazione per il mondo delle PMI”.
A.S. 989 – EMENDAMENTO
Articolo 3
I RELATORI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 2, comma 5-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: “con rappresentanza diretta nel CNEL” aggiungere le seguenti: “e quelle stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento nel settore”.
1-ter. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI.”.»

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