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Legge europea 2018: via libera dal Senato

Novità sui tempi di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulle agevolazioni per gli impianti a biomasse

giovedì 6 dicembre 2018 - Redazione Build News

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Ieri mercoledì 5 dicembre 2018 l'Aula del Senato, con 147 voti favorevoli, 2 contrari e 107 astensioni, ha approvato il disegno di legge “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.

“Il disegno di legge europea 2018”, spiega il relatore Ettore Antonio Licheri, “è stato presentato dal Governo, adempiendo alla legge n. 234 del 2012, al fine di pervenire all'archiviazione di due procedure di infrazione e di tre casi EU-Pilot, nonché al fine di prevenire l'apertura di nuove procedure, garantendo la piena attuazione di due regolamenti, di un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e di altra normativa dell'Unione.

Durante l'esame nella 14a Commissione, ai tredici articoli della proposta originaria del Governo - relativi alle materie di: libera circolazione, giustizia e sicurezza, trasporti, fiscalità e dogane, diritto d'autore, tutela della salute e ambiente - sono stati aggiunti altri sei articoli, finalizzati a dirimere due procedure di infrazione sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione (articolo 4 del testo proposto dalla Commissione) e sui diritti aeroportuali (articolo 8 del testo proposto), un caso EU-Pilot sulla disciplina dei prodotti in cuoio e pelle (articolo 5 del testo proposto) e due procedure per aiuti di Stato relative a un contributo all'istituto Isiamed e ad agevolazioni per gli impianti a biomasse (articolo 18 del testo proposto), nonché a prevenire l'apertura di un'ulteriore procedura relativa alla nuova normativa per la sorveglianza sui dispositivi medici.

In Commissione sono stati poi accolti dal Governo otto ordini del giorno in materia di: riconoscimento delle qualifiche professionali; contratti a tempo determinato; ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi climatici; sfalci e potature, per prevederne l'utilizzo prioritario nella produzione di compost, per chiarire che tale utilizzo non solleva problemi di compatibilità con la direttiva rifiuti e per agevolare l'acquisto di macchinari necessari alla loro trasformazione; infine, di intermediazione per la gestione collettiva dei diritti d'autore”.

NOVITÀ SUI TEMPI DI PAGAMENTO RELATIVI AGLI ACCONTI DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Ricordiamo che un emendamento a questo ddl, approvato dalla commissione Politiche Ue del Senato, sostituisce l'articolo 113-bis. del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) con il seguente:

''Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali).

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

Spiega il relatore Licheri: “L'articolo 4, introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato a porre fine alla procedura di infrazione n. 2017/2090, aperta per violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In particolare, l'articolo 4 prevede la sostituzione dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per ricondurre a trenta giorni il termine per il pagamento degli acconti su corrispettivo di appalto, come indicato dalla direttiva, calcolato a partire dalla data di emissione del documento sullo stato di avanzamento dei lavori, cioè il cosiddetto SAL, e non da quella del certificato di pagamento che comunque deve essere emesso contestualmente o entro sette giorni. Si prevede anche la possibilità di concordare nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni, purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Si chiarisce, inoltre, che la fattura finale emessa dall'appaltatore deve essere saldata nel termine di trenta giorni decorrenti dal collaudo o dalla verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto e da talune sue caratteristiche”.

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI. “L'articolo 1, modificato durante l'esame in Commissione, reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni oggetto della procedura europea di infrazione n. 2018/2175.

In particolare, la novella di cui alla lettera a) del comma 1 interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea «legalmente stabilito», per sopprimere il riferimento alla residenza, che non è previsto dalla normativa europea e ha dato problemi in fase di applicazione.

La successiva lettera b) estende le competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, a tutti i profili professionali di guide montane.

La lettera c) prevede che l'autorità competente per il rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare) rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla normativa europea e non solo quelli di cui è già in possesso.

Anche la lettera d) riguarda la tessera professionale europea, spostando di una settimana il termine di un mese per la verifica dei documenti presentati per il suo rilascio e prevedendo un'ulteriore proroga di due settimane del termine entro cui dover decidere sul rilascio medesimo.

La novella di cui alla lettera e) specifica che le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti.

La lettera f) concerne alcune ipotesi relative alle misure compensative richieste nell'ambito del regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, quando la formazione svolta nell'altro Stato membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione, rimettendo, per tali casi, all'autorità competente la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. L'emendamento approvato in Commissione estende anche a tali ultimi casi l'obbligo di sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale.

Le lettere g) e h) integrano le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche per le professioni sanitarie, con riferimento all'adesione della Croazia all'Unione europea.”

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