Fisco

Il decreto fiscale è al vaglio della Camera: focus sulle principali novità

Nel testo approvato dal Senato la determinazione del prezzo di cessione degli immobili ERP, semplificazioni connesse all’avvio della fatturazione elettronica e il potenziamento degli investimenti sulla banda larga

martedì 4 dicembre 2018 - Redazione Build News

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L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 119/2018, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" (DDL 886/S, Relatore il Sen. Emiliano Fenu del Gruppo parlamentare M5S), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Finanze.

L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) segnala tra le novità del testo modifiche in materia di: definizione agevolata carichi fiscali; semplificazioni connesse all’avvio della fatturazione elettronica; fondo eventi calamitosi, potenziamento investimenti banda larga; estensione trattamento mobilità in deroga in aree di crisi industriali complesse; determinazione prezzo di cessione immobili ERP.

Ecco nel dettaglio le principali novità:

 - viene modificato l'art. 2, c. 1, del Dlgs 147/2015 recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, riducendo, a partire dal 1° gennaio 2019, da trenta a venti milioni l'ammontare degli investimenti in presenza dei quali le imprese possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento;

 - viene modificata la disposizione del testo che disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali). In particolare, tra gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata viene prevista l’applicazione dell’art. 54 del DL 50/2017 che consente il rilascio del DURC purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina - di cui all'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015. Viene, inoltre, previsto che l'effetto di inefficacia della definizione previsto dal testo non si produce se il tardivo versamento delle relative rate non è superiore a 5 giorni e non sono dovuti interessi;

 - viene modificata la disposizione del testo che consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti. In particolare, viene rivista la percentuale del valore delle controversie pagando la quale le stesse possono essere definite, vengono introdotti regimi specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio e per quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ed un regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate;

 - vengono soppresse le norme del testo sulla dichiarazione integrativa speciale, con la sostituzione integrale dell’articolo 9 del testo. In particolare, in luogo della possibilità della dichiarazione integrativa suddetta viene disposto che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020;

 - viene modificata la disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 63 e 65 del Dlgs 231 del 2007 per le violazioni di cui all'art. 49, c.5, relative alla mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Viene previsto che in tali casi e per importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione;

 - viene riscritto l'art. 4 del Dlgs 127/2015 sulle semplificazioni amministrative e contabili connesse alla introduzione della fatturazione elettronica. In particolare, viene previsto che, a partire dalle operazioni IVA relative all'anno 2020, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residentie stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative, tra l’altro, a: registro delle fatture emesse; liquidazione periodica dell'IVA; dichiarazione annuale dell'IVA.

Viene, altresì, precisato che per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni del testo sulla non applicazione o riduzione delle sanzioni si applicano fino al 30 settembre 2019;

 - viene modificato l'art. 1, comma 213, della L 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevedendo che, con decreto del MEF possano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati;

 - vengono introdotte disposizioni in materia di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari a modifica dell'articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, del DL 201/2011. In particolare, viene chiarito che, in relazione alle comunicazioni all’anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da parte di operatori finanziari, la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni;

 - vengono introdotte disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni a modifica dell'art. 24 del DL 78/2010, prevedendo che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine;

 - viene esteso anche al registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24, comma 1, del DPR 633/1972 la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti dall'articolo 7, comma 4-quater, del DL 357/1994. In base a tale deroga, la tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza;

  • viene prevista l'adozione di una disciplina contabile speciale per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali. In particolare, si prevede che nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, tali soggetti possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
  • viene modificato l’art. 13, comma 1, lett- b) del DL 148/2017 sulle convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere inerenti i protocolli di intesa stipulati del 14 gennaio 2016 sui corridoi scandinavo e mediterraneo, precisando che, nell’ambito delle convenzioni di concessione suddette, le regioni e gli enti locali potranno avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite e nel cui capitale non figurino privati (come già previso dalla noma), “nel ruolo di concessionarie”;

 - viene modificato il comma 3-bis dell'art. 3 DL 133/2014 (cd. “Sblocca Italia”) che prevede, ai fini della revoca dei finanziamenti per interventi non attuati, che le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, "sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti". La disposizione prevede che le condizioni si realizzano quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse;

 - viene modificato l'art. 6 della legge 84/1994, di riordino della legislazione in materia portuale, prevedendo l'istituzione della Autorità portuale dello Stretto;

 - vengono previste specifiche disposizioni per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010;

 - viene istituito, presso il Ministero dell'Economia per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio, un Fondo in relazione agli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 la cui dotazione iniziale prevista è di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020.

Il fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico;

 - viene prevista, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, l’istituzione presso il Ministero del Lavoro del ''Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura'';

 - viene esteso il trattamento di mobilità in deroga, di cui all’art. 1, comma 142, della L. 205/2017 anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale. Il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo;

 - viene modificato l'art. 31 della L 449/199 intervenendo sulla disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli immobili edificati in regime di edilizia residenziale convenzionata. Al riguardo, viene in particolare previsto che i vincoli al prezzo massimo di cessione possano essere rimossi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile, dietro corrispettivo di affrancazione del vincolo. Inoltre, i Comuni possono concedere dilazioni di pagamento di tale corrispettivo secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

 - viene modifica la disciplina in materia di imposte sui trasferimenti all'estero effettuati per mezzo di istituti che offrono servizi di pagamento caratterizzati da operatività transfrontaliera. In particolare, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati, verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

 - vengono introdotte norme di modifica al D.Lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore), in materia, tra l’altro, di risorse economiche necessarie al loro funzionamento e regime fiscale applicabile (imposte sui redditi e detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).

 Nel corso dell’esame è stato accolto dal Governo come raccomandazione, tra gli altri, un Ordine del giorno (n. 6, primi firmatari Sen. Donatella Conzatti-FI e Sen. Dieter Steger-Aut) che nel senso auspicato dall’ANCE impegna il Governo “a valutare la possibilità di abrogare del tutto il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), ormai strumento non più necessario per contrastare l'evasione nel comparto IVA”.

 Il decreto legge che scade il 22 dicembre 2018 è passato ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati (DDL 1408/C).

In allegato l’Ordine del giorno accolto.

Vedi anche: “Proroga adempimenti opere pubbliche e Durc: novità nel Decreto Fiscale

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