Sentenze

Riforma della VIA, la Consulta boccia due norme

Illegittimi i commi 1 e 4 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 104/2017

mercoledì 14 novembre 2018 - Redazione Build News

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Con dei ricorsi le Regioni a statuto ordinario Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria, le Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e le due Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, o di sue singole disposizioni.

Il decreto legislativo impugnato è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Nel conferire al Governo la delega legislativa per l’attuazione della direttiva, il legislatore delegante, per un verso, ha fatto rinvio a talune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, per altro verso, ha stabilito specifici principi e criteri direttivi.

Sulla base delle norme di delega, il decreto legislativo impugnato ha realizzato un’ampia riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». Le doglianze delle ricorrenti traggono origine dal rilievo che le modifiche operate hanno comportato un riassetto – nel segno di una marcata e, in assunto, illegittima centralizzazione – delle competenze, tanto normative quanto amministrative, dello Stato e delle Regioni nella materia considerata.

LA SENTENZA DELLA CONSULTA. Con la sentenza n. 198/2018 depositata oggi 14 novembre, la Corte costituzionale ha deciso quanto segue:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118 Cost., dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma l, 8, 16, commi l e 2, 22, commi l, 2, 3 e 4, 23, commi l e 4, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 76 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 76 Cost., dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

17) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), all’art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), all’art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118 e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 3), 5), 6), 9), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 24), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, agli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge. cost. n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, numeri 3), 9) e 10) del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all’art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse – in riferimento all’art. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m) della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4, numeri 6), 9), 10), 11), 12), 13), e 5, numeri 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

31) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, all’art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), agli artt. 3, 97 e 117 Cost, anche in riferimento all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.

In allegato la sentenza della Consulta

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