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Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Lo ha ribadito la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Puglia) nella Deliberazione n. 140/2018/PAR.
“Le forme di incentivazione per funzioni tecniche, ora riconosciute anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 5/2017/PAR, n. 108/2017/PAR e n. 9/2018/PAR)”, ricorda la Corte dei conti.
“Il carattere tassativo delle attività incentivabili risulta avvalorato sia dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che dall’assenza di un’esplicita norma che portano a desumere che il predetto emolumento non può essere utilizzato per le attività di manutenzione, attività non indicate dal legislatore (Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 186/2017).”
Va aggiunto che “il riferimento alle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria non risulta contenuto neppure nell’ordinanza del 4 luglio 2018 del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina la costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 118/2011 per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici e che prevede una dettagliata elencazione delle funzioni e di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo”.
Pertanto, la Corte dei conti ribadisce che “gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 5/2017/PAR)”.
In allegato la Deliberazione n. 140/2018/PAR della Corte dei conti

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