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Superbonus 110%: le Faq del Governo
Con il messaggio n. 3933/2018 diffuso il 24 ottobre scorso, l’INPS ha fornito chiarimenti sulle verifiche alle imprese edili in caso di mancato versamento dell’importo dovuto a seguito di interruzione di rapporti di lavoro per fine cantiere. Il cosiddetto contributo di licenziamento è stato introdotto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo di licenziamento.
Per il settore delle costruzioni esiste tuttavia – ricorda il portale di Anaepa Confartigianato - una deroga per il versamento di questo contributo nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento dei lavori e fine cantiere.
Per la suddetta ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens (cod. M400 ed M401 per il mancato versamento del contributo e i codici 1M e 1N nella denuncia individuale per individuare il lavoratore per il quale non ricorre l’obbligo del contributo).
L’Istituto, avendo avviato le operazioni di verifica e controllo sui casi di deroga, ha ritenuto necessario prendere in esame la relativa documentazione di esonero dal versamento. Per comprovare la condizione di esonero dell’azienda dal pagamento del contributo di licenziamento in occasione della chiusura del cantiere, l’INPS chiarisce che le imprese devono «produrre la lettera di assunzione contenente l'indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto; la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro». Entrambi i documenti, inoltre, devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
In presenza dei documenti sopra elencati, che possono essere trasmessi all’INPS anche tramite la funzione Contatti del Cassetto Previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali, prima della emissione dell’eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo. Nel caso di diffide già emesse, sempre alle citate condizioni, non va dato corso alle operazioni di recupero.
In allegato il messaggio n. 3933/2018 dell'Inps

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