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Il Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19) ha stabilito che fino al 31 dicembre 2017, per il calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione, continuerà ad applicarsi la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri.
Nuove disposizioni in materia di accisa sono contenute nell'articolo 19 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2018 e vigente dal 24 ottobre.
Il suddetto art. 19 dispone che “A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di produzione combinata» fino a «quinquennio di riferimento» e' sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato;
b) nel comma 2, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2018».
All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole «da adottare entro il 30 novembre 2018» sono soppresse.”

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