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Fresato d'asfalto, Siteb-Ance: le indicazioni del Minambiente non semplificano il reimpiego

La recente nota del Ministero dell'Ambiente non ha sciolto i dubbi sollevati

giovedì 11 ottobre 2018 - Redazione Build News

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È in vigore dal 3 luglio 2018 il decreto 28 marzo 2018, n. 69 del Ministero dell'Ambiente “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno.

In risposta ai quesiti posti da Siteb, il Ministero dell'Ambiente ha emanato la nota prot. 16293 del 5 ottobre 2018, che riportiamo.

In risposta ai quesiti di cui alla nota prot. 63/18 del 07/09/2018 ed ad ulteriori richieste giunte all’attenzione della scrivente Direzione generale, concernenti chiarimenti interpretativi del decreto ministeriale del 28 marzo 2018 n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, si forniscono i seguenti elementi:

1) in primo luogo, è stato richiesto un chiarimento circa il rapporto intercorrente, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di cui si discute, tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. La risposta a tale quesito sarebbe rilevante in quanto chiarirebbe se l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’istanza di autorizzazione dell’impianto, richiesta dall’articolo 6 del D.M. 69/2018, sia facoltativa o obbligatoria, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).

Al fine di rispondere al quesito sottoposto, appare opportuno, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Cessazione della qualifica di rifiuto – stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni enucleate alle lettere da a) a d) del comma 1. Ai sensi del comma 2 della citata disposizione, i predetti criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, il comma 3 dell’articolo 184-ter dispone che “Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998 [omissis]”.

Ebbene, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 184-ter, il 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso. Conseguentemente, l’adozione del decreto ministeriale del 2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione, nei limiti che a seguire verranno chiariti, delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).

Difatti, è indispensabile sottolineare che restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero.

2) si precisa che con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

3) per quanto attiene agli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso, individuati nell’allegato 1 parte a) del DM n. 69/2018, ed in particolare «per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali», con il termine “strade” si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali.

4) infine nella sezione della dichiarazione di conformità di cui all’allegato 2 del DM n. 69/2018, relativa alla “anagrafica del produttore”, per «cantiere di provenienza» si intende il cantiere di provenienza del fresato.

LE PERPLESSITÀ DELL'ANCE. I chiarimenti del Ministero dell'Ambiente non soddisfano l'Associazione nazionale dei costruttori edili. Per l'Ance sarebbe assente "...qualsiasi indicazione in merito alle procedure di 'adeguamento' delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del dm 69/2018 e per le quali il 'periodo transitorio' terminerà il prossimo 30 ottobre e non sono definite le modalità con le quali poter avviare una 'nuova' attività di produzione di fresato d’asfalto come EOW, con il rischio che a livello locale si diffondano prassi molto differenti o, in assenza di indicazioni, il 'blocco' da parte delle pubbliche autorità".

Sulla relazione tra il decreto n. 69/2018 e decreto 5 febbraio1998, i costruttori evidenziano che l'indicazione del Ministero "rischia di ingenerare confusione tra ciò che è rifiuto e ciò che ha cessato di esserlo. Un esempio per tutti i cd. limiti quantitativi massimi lavorabili, i quali sono previsti dal dm del 1998 o contenuti nelle autorizzazioni al recupero dei rifiuti mentre non dovrebbero essere applicabili al fresato d’asfalto end of waste, ossia non rifiuto".

Quanto ai chiarimenti su "Dichiarazione di conformità e cantiere di provenienza", l'Ance osserva che "il ministero si limita a precisare che “per cantiere di provenienza si intende il cantiere di provenienza del fresato”. Pertanto in ogni dichiarazione di conformità andrà indicato il cantiere/cantieri nel/nei quale/quali il fresato è stato prodotto con tutte le innegabili complicazioni sul piano pratico. L’interpretazione fornita dal ministero solleva numerosi dubbi e rischia di compromettere l’applicazione della nuova procedura per la gestione dell’end of waste. Appare innanzitutto poco corretto il riferimento al termine “fresato”: termine che non viene utilizzato nel dm 69/2018 e del quale quindi manca una vera e propria definizione".

Per l'associazione dei costruttori edili "se, come sembra, per fresato si deve intendere il “rifiuto”, si creano nuove problematiche operative, in quanto la dichiarazione di conformità deve essere redatta dal produttore del “granulato di conglomerato bituminoso” - ossia il fresato che ha cessato di essere rifiuto - e quindi da un soggetto che può non essere il produttore del rifiuto.

A ciò si aggiunga che il lotto di “granulato di conglomerato bituminoso” (fino a 3000 mc) previsto dal dm 69/2018 può, evidentemente, derivare anche da più conferimenti e quindi da più cantieri.

Ne deriva che a voler seguire le indicazioni del ministero, ciascuna dichiarazione di conformità dovrebbe essere corredata dai dati di tutti i cantieri dai quali è stato conferito il fresato rifiuto e che hanno contribuito a creare il lotto di EOW! Si tratta di un adempimento sostenibile solo nel caso di grandi committenze e grandi opere, mentre rischia di essere di difficile, se non impossibile, applicazione in tutti i casi nei quali il lotto deriva da un insieme di conferimenti derivanti da piccoli e medi interventi, che rappresentano peraltro la gran parte dell’attività del settore".

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