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Emilia-Romagna: dal 1° ottobre 2018 restrizioni sui generatori di calore a biomassa legnosa

Requisiti più severi per la classe di prestazione emissiva e per il pellet

giovedì 4 ottobre 2018 - Redazione Build News

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La Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2017, n. 1412 (pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n.279 del 18 ottobre 2017), ha adottato misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017.

La delibera dispone che:

a) a decorrere dall’1 ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale;

b) dall’1 ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

c) dall’1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

d) dall’1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l’avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni dell’agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si attengono alle seguenti prescrizioni adottando, anche con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti misure emergenziali di 1° livello, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano:

i. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”;

ii. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

iii. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

iv. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

v. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Se nei giorni di controllo, si verifica l’avvenuto superamento continuativo, nei 10 giorni antecedenti, del valore limite giornaliero del PM10, alle misure emergenziali di 1° livello si aggiunge il divieto, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.

Il dettaglio dei criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti è riportato al punto 1 dell’allegato 1 alla delibera.

È infine approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, come riportato in allegato 2.

In allegato la Dgr 25 settembre 2017, n. 1412

Leggi anche: “Lombardia, dal 1° ottobre 2018 restrizioni per i generatori di calore a biomassa legnosa e a pellet

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