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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.217 di ieri il decreto 29 agosto 2018 del Ministero dell'Interno, recante “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”.
Questo provvedimento – IN ALLEGATO - stabilisce, all'articolo 1, che “hanno facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall'art. 1, commi dal 853 al 861, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui all'art. 3”.
Ciascun comune “puo' fare richiesta di contributo per una o piu' opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000,00 euro complessivi”.
MODELLO DI CERTIFICAZIONE. “E' approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«AREA CERTIFICATI».”
MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE. “Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 20 settembre 2018, per l'anno 2019, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.”

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