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L'ecobonus (dal 70% all'85% a seconda dei casi) per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali è riconosciuto a condizione che alla data della richiesta di detrazione gli edifici siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Inoltre, devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla FAQ n.24 (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf).
È quanto si legge nell'aggiornamento al 10 settembre 2018 del Vademecum per l’uso “Riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, pubblicato dall'Enea.
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo: detrazione fiscale del 70%;
b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 - “decreto linee guida” – detrazione fiscale del 75%;
c) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classe di rischio sismico: detrazione fiscale dell’80%;
d) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico inferiore: detrazione fiscale dell’85%.
CHI PUÒ ACCEDERE. Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
E’ possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito.
In allegato il vademecum Enea aggiornato al 10/09/18

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