Sentenze

Tettoie, pergolati e pergotende: il Consiglio di Stato fa chiarezza sui titoli edilizi

Necessita del permesso di costruire la tettoia che incide sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non modeste e priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze temporanee

lunedì 10 settembre 2018 - Redazione Build News

1_a_b_a-consiglio-di-stato_a

Con la sentenza n.5008/2018 pubblicata il 22 agosto, la quarta sezione del Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio (sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2864; 12 dicembre 2016, n. 5108).

PERGOLATO. Con riferimento specifico al pergolato, Palazzo Spada (sentenza sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2701; sez. VI, 25 gennaio 2017, n.306) ha avuto già modo di affermare che lo stesso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa.

PERGOTENDA. Per quanto riguarda la nozione di “pergotenda”, essa “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).

CONCETTO DI PERTINENZA. Come evidenziato sempre dal Consiglio di Stato (sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196; n. 2864 del 2016 cit.), il concetto di "pertinenza", ai sensi e per i fini di cui all’ art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, tale da richiedere non già la concessione edilizia, bensì la mera "autorizzazione", si differenzia, da un lato, da quello di cui all'art. 817 c.c., che è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale (cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro uso rispetto alla cosa cui esso inserisce) e, dall'altro, per potersi avere pertinenza è indispensabile che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa.

In allegato la sentenza n.5008/2018 del Consiglio di Stato

Il nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio, cosa cambia?

Scatta dal 1° luglio l’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, noto... Leggi


Riforma della giustizia pronta per l’esame in Parlamento

L’era post Berlusconi comincia con la presentazione del disegno di legge sulla... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore