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“Nella consapevolezza della necessità di avviare, prima possibile, una riforma del quadro normativo in materia di lavori pubblici, al fine di superare le tante criticità del testo attuale del codice dei contratti, che impediscono di fatto il rilancio di un settore fondamentale per l’economica del Paese, la Rete delle Professioni Tecniche - a cui aderiscono i Consigli Nazionali degli architetti, dei chimici, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi, dei geometri e geometri laureati, degli ingegneri, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei tecnologi alimentari - ha redatto il documento allegato, con le proposte di modica del testo del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.”
È quanto si legge nella lettera della RPT - Prot. n. 670/2018 del 30/07/2018 - inviata al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli.
Le modifiche proposte “riguardano, in particolare, il settore dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sono finalizzate ad assicurare la semplificazione, la qualità delle prestazioni professionali, la trasparenza negli affidamenti e l’apertura del mercato agli studi professionali medio-piccoli, che costituiscono più del 90% degli Operatori Economici in esercizio sul territorio nazionale”.
La RPT evidenzia, “in ogni caso, che qualunque eventuale modifica non può che mantenere inalterato il principio che connota il nuovo codice della centralità della progettazione, in quanto evita l’aumento di costi dovuti al mal costume delle varianti, come spesso avvenuto in passato. In particolare con l’appalto integrato che a nostro avviso dovrebbe essere ancora più ridotto o addirittura eliminato in quanto non consente alla Pubblica Amministrazione un controllo effettivo sulla qualità della progettazione e sui costi”.
In premessa la lettera della Rete delle Professioni Tecniche – IN ALLEGATO - segnala “alcuni elementi del codice vigente (D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.), nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, che, nel processo di riforma, secondo la RPT, dovrebbero essere salvaguardati e supportati da norme complementari.
- L’art. 24 comma 8 del codice stabilisce che le stazioni appaltanti devono (e non più possono) calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto “Decreto Parametri”.
Vengono superate dunque le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme che avevano abolito ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, alimentando casi, come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro), che hanno a lungo mortificato la dignità dei liberi professionisti, la qualità delle prestazioni professionali e, soprattutto, i più elementari principi della trasparenza. E’ appena il caso di ricordare, infatti, che le procedure di affidamento variano con il variare dell’importo a base di gara. La regola introdotta dall’art.24 comma 8 del codice scongiura il rischio che l’importo dei Servizi di Architettura e Ingegneria da porre a base di gara (su cui poi vengono presentate le offerte al ribasso) possa essere sottostimato, inducendo le stazioni appaltanti ad affidare tali servizi con procedure errate, (ad esempio affidamento diretto, anziché procedura negoziata o aperta).
- L’art.24 comma 8 ter introduce il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti.
Tale dispositivo, unitamente all’art.24 comma 8, scongiura il rischio che vengano reiterati affidamenti recenti, che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali e la trasparenza. Dunque, per effetto dell’art.24 comma 8 e 8ter, casi come quello di Catanzaro (progettazione a fronte di un corrispettivo di un euro) non potranno più ripetersi, in quanto adesso sono espressamente vietati dal codice.
- L’art.95 comma 3 lettera b riduce notevolmente il ricorso ad affidamenti di S.A.I. con il criterio del prezzo più basso (oggi applicabile solo per affidamenti di importo stimato inferiore a 40.000 euro).
Viene dunque progressivamente abbandonato il criterio del prezzo più basso, che non costituisce di certo uno strumento idoneo a garantire prestazioni professionali di qualità.
- L’art.152 comma 5 garantisce, nei concorsi di progettazione, il libero accesso ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari.
L’art.152 comma 5 stabilisce che i requisiti speciali possono essere dimostrati dal vincitore a valle della procedura concorsuale, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione, anche costituendo un raggruppamento di professionisti. Ciò garantisce nuovo potere contrattuale ai giovani ed ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di requisiti di cui all’art.83, sono in grado di produrre prestazioni professionali di qualità.
- L’art.83 comma 4 lettera c) promuove la riduzione del peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I. (esempio: il fatturato degli ultimi anni può essere sostituito da un’adeguata polizza di assicurazione) (art.83 comma 4 lettera c).
Tale dispositivo contribuisce notevolmente ad abbattere progressivamente quelle barriere che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi professionali medio-piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato adeguato.
- L’art.177 riduce gli affidamenti in house, stabilendo che i concessionari devono affidare almeno l’80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi.
Ciò limita gli affidamenti in house nelle concessioni (max 20%), alimentando, nel mercato delle grandi opere, maggiori spazi per i liberi professionisti.
- L’art. 93 comma 10 abolisce la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l’affidamento della progettazione.
L’art.93 comma 10 elimina l’ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano ad una gara di progettazione, ai quali adesso basta dimostrare che le loro prestazioni sono coperte da adeguata polizza assicurativa.”
“A fronte dei suddetti elementi da salvaguardare, nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, sono tante le criticità rilevate, per il superamento delle quali è necessaria una riforma dell’attuale quadro normativo di settore”, sottolinea la RPT.
“Al fine di offrire il contributo della RPT, alleghiamo un documento che elenca le modifiche proposte al testo attualmente in vigore, sottolineando preliminarmente l’importanza di dotare il codice di un regolamento di attuazione unico, che possa raccogliere, in un testo organico, i contenuti delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi dello stesso codice.”
Infine la Rete delle Professioni Tecniche chiede al titolare del Mit un incontro finalizzato ad un proficuo confronto sulle tematiche trattate nel documento allegato.

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