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Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio è stato pubblicato il “decreto dignità” - decreto legge n. 87/2018 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, entrato in vigore il 14 luglio.
Il provvedimento, che va ora alle Camere per la conversione in legge, è suddiviso in cinque Capi, in cui sono contenute, rispettivamente: misure per il contrasto al precariato, misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, misure per il contrasto alla ludopatia, misure in materia di semplificazione fiscale, disposizioni finali e di coordinamento.
RECUPERO DEL BENEFICIO DELL’IPER AMMORTAMENTO IN CASO DI CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (ARTICOLO 7). Se nel periodo di fruizione dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, legge 232/2016) i beni agevolati sono venduti o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, l’agevolazione goduta deve essere recuperata attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione, di importo pari alle maggiorazioni complessivamente dedotte nelle precedenti annualità. Non si applicano sanzioni e interessi. La novità non ha effetto retroattivo, riguarda soltanto gli investimenti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dopo il 14 luglio 2018, né riguarda le ipotesi di cessione del bene accompagnata dalla sua sostituzione.
APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO AI COSTI DI ACQUISTO DA FONTI ESTERNE DEI BENI IMMATERIALI (ARTICOLO 8). Sono esclusi dal calcolo del bonus per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di determinati beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne - articolo 3, comma 6, lettera d, Dl 145/2013), derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore). La disposizione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto.
Per le operazioni infragruppo avvenute in periodi d’imposta precedenti, è esclusa dai costi ammissibili la parte di quelli già attributi all’impresa italiana per la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITOMETRO (ARTICOLO 10). A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, cambiano le modalità di accertamento da redditometro (articolo 38, quinto comma, Dpr 600/1973). È, infatti, abrogato il Dm 16 settembre 2015 (“Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011”), che verrà sostituito da un nuovo decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, emanato dopo aver sentito l’Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori su aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVIO DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (ARTICOLO 11). Slitta il termine per lo spesometro – l’adempimento comunicativo, da parte dei soggetti passivi Iva, riguardante i dati di tutte le fatture emesse e ricevute (articolo 21, comma 1, Dl 78/2010) – relativo al terzo trimestre del 2018: l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019, non più entro il prossimo 30 novembre.
Inoltre, vengono espressamente specificate le scadenze per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale: 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
SPLIT PAYMENT (ARTICOLO 12). Professionisti nuovamente fuori dalla “scissione dei pagamenti”, il meccanismo secondo cui, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, sono direttamente queste ultime a versare all’erario la relativa Iva.
Infatti, nella disposizione che regola tale sistema (articolo 17-ter, Dpr 633/1972) ne viene riproposta l’inapplicabilità alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto. Così come era originariamente previsto dalla norma introduttiva dello split payment, poi modificata dalla manovra correttiva dei conti pubblici (Dl 50/2017) tramite l’abrogazione del comma con cui era stabilito che il meccanismo non si andava applicato alle prestazioni dei professionisti.
La novità opera con riferimento alle operazioni per le quali la fattura è emessa dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del “decreto dignità”). (fonte: Fisco Oggi)

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