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Moduli unificati edilizia e attività produttive: la nota informativa dell'Anci

Il punto sullo stato dell’arte e sugli adempimenti in capo ai Comuni

lunedì 9 luglio 2018 - Redazione Build News

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Lo scorso 15 e 16 giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi di una serie di Accordi sanciti in Conferenza Unificata concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze da parte dei cittadini in materia edilizia e per l'avvio di attività produttive.

L'Anci (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato una nota, che riportiamo, per fare il punto sullo stato dell’arte e sugli adempimenti in capo ai Comuni conseguenti all’entrata in vigore di tali disposizioni.

1. I MODULI UNIFICATI

Il decreto legislativo n. 126/2016, all’art 2, comma 1, prevede che le amministrazioni statali adottano, con apposito decreto del Ministro competente, moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata con specifici accordi.

In attuazione di tale previsione, sono stati adottati:

Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU, con il quale sono stati definiti adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in materia di attività edilizia (all’allegato 2), nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica. Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Ad integrazione della modulistica adottata con l’Accordo del 4 maggio, è stato adottato l’ Accordo 6 luglio 2017, n. 77/CU ; al fine, poi, di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, è stato sancito l’Accordo 5 ottobre 2017, n. 119/CU, con il quale sono stati approvati l'allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati.

Con successivo Accordo 6 luglio 2017, n. 76/CU è stato operato un ampliamento dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in materia di attività edilizia (all’allegato 2).

Con successivo Accordo del 22 febbraio 2018, n. 18/CU sono stati adottati ulteriori Moduli unificati e standardizzati in materia dì attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1).

In attuazione di quanto previsto dall'art. 66, c. 8 del D. Lgs n. 217/2017, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute (all'allegato 2). Tale Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 giugno; in considerazione anche dello sfasamento temporale tra i termini di adeguamento previsti dall’Accordo stesso (30 aprile 2018) e la data di pubblicazione in Gazzetta e dell’avvenuto adeguamento regionale, si segnala la necessità che i Comuni si adeguino tempestivamente, adottando la relativa modulistica unificata e standardizzata.

Sempre in attuazione del citato art. 66 d.lgs n. 217/2017, con Accordo 22 febbraio 2018, n. 19/CU, ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono stati approvati l’allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati con i precedenti accordi.

Gli obblighi di informazione

Per espressa previsione dell’art.2 del dlgs n. 126/2016, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati.

In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall’amministrazione procedente (ovvero fino all’adozione dei moduli unificati e standardizzati), le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Il Potere sostitutivo: Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei moduli, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione, scatta il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato sul proprio sito. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Le sanzioni: La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

2. REGIMI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ PRIVATE

Il citato decreto legislativo n. 126 del 2016 oltre a contenere una serie di disposizioni in materia di modulistica unica e standardizzata (punto 1), detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), definisce le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione e prevede la “concentrazione dei regimi” amministrativi.

Il successivo decreto legislativo n. 222/2016 individua, in un’apposita tabella (Tabella A), le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività («Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

In particolare, la tabella A è articolata in sezioni (SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI; SEZIONE II – EDILIZIA; SEZIONE III – AMBIENTE), nell’ambito delle quali sono individuate le attività ed il tipo di regime amministrativo applicabile. Es: in caso di Stabilimento balneare, per l’Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande è richiesta la SCIA unica previa concessione demaniale; per la Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati è richiesta la Comunicazione, ecc. ecc.

Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Per effetto dell’approvazione della norma, a ciascuna delle attività private elencate nell'allegata tabella A, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Normativa speciale in materia di esercizio di attività in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali: il c. 4 dell’art. 1 del dlgs n. 222/2016 prevede che il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentite le associazioni di categoria, può adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle condizioni definite dall’art. 15 del dlgs n. 59/2010, l'esercizio di una o più attività individuate dal decreto medesimo, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

I Comuni hanno l’obbligo di trasmettere, per il tramite della Regione, copia delle deliberazioni alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico che assicurano congiuntamente il monitoraggio.

3. IL GLOSSARIO UNICO

Il Decreto legislativo n. 222/2016, all’articolo 1, comma 2, ha previsto che, con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 2 marzo 2018 che, all'allegato 1, reca il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

La tabella allegata al DM ha carattere ricognitivo ed individua, per ciascuna delle categorie di intervento ascritte dall’art. 6 del DPR 380/2001 all’edilizia libera, l’elenco delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio (ad es. la “pavimentazione interna esterna” può essere oggetto di Riparazione, sostituzione, rinnovamento; le “opere per arredo da giardino” possono essere oggetto di Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento, l’”impianto di climatizzazione” può essere oggetto di Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento – comprese le opere correlate di canalizzazione – e/o messa a norma. ecc. ecc.), per un totale di 58 elementi oggetto di intervento. Ciò al fine di facilitare al massimo la lettura da parte di cittadini ed imprese.

4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

In attuazione dell’articolo 12, c.2, del decreto-legge n. 83/2014 è stato emanato, con DPR 13 febbraio 2017, n. 31, il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il DPR amplia e precisa le ipotesi di interventi di lieve entità, opera una serie di ulteriori semplificazioni procedimentali ed individua le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In particolare il DPR individua (Allegato «A») 31 interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Es. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso; Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri; Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; ecc. ecc.) ed ulteriori tipologie di intervento che sono considerate "libere” se nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.

Il regolamento poi individua gli Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato: in tutto 42 voci, contenute nell’Allegato «B» (Es: interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente; interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; ecc. ecc.). Sono altresì sottoposte a procedimento autorizzatorio semplificato le istanze per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute.

Il decreto detta poi una serie di norme volte alla semplificazione documentale e procedimentale in ordine all’autorizzazione paesaggistica.

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